Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42824 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42824 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cu all’art. 495 cod. pen.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancat concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, è manifestamente infondato e generico per aspecificità, atteso che non confronta con le statuizioni della sentenza di appello, che, seguendo un iter logico-giurid lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, si diffonde su ragioni per cui va confermata la prognosi negativa sul fatto che l’imputato si asterrà commettere ulteriori reati e sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., valorizzati per beneficio di cui all’art. 175 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila a·rra in favore della cassa delle ammende.
Il consigliere estensore Così deciso il 13 settembre 2023 Il Presidente