Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32792 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TEANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11.1.2024 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito di rito abbreviato, con sentenza del 24.4.2021, aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 589 bis, comma 2, cod.pen., in esso assorbita la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S. condannandolo, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod, pen. equivalente all’aggravante contestata ed operata la riduzione per il rito, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione oltre che alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede salvo condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 ciascuna, esclusa, invece, l’aggravante di cui all’art. 589 bis, comma 2, cod.pen. ha ridetermiNOME la pena in anni due di reclusione eliminando altresì la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Il fatto, come ricostruito dalla sentenze di merito, ha ad oggetto un sinistro stradale verificatosi alle ore 23 circa del 19.11.2016 allorché COGNOME NOME, alla guida dell’autovettura TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, che portava come passeggero COGNOME NOME, mentre percorreva ad alta velocità la INDIRIZZO con direzione Caserta verso Capua, giunto all’altezza del quadrivio Caputo, perdeva il controllo del mezzo impattando contro il marciapiede della rotatoria e finendo la corsa contro il palo dell’illuminazione pubblica ivi ubicat che si piegava.
La P.G., giunta sul posto, notava il conducente del veicolo in evidente stato di agitazione e con un forte alito vinoso e, richiesto di sottoporsi all’alcoltest, stesso rifiutava.
Il passeggero COGNOME NOME, ferito a seguito dell’impatto, veniva trasportato all’Ospedale di Caserta e giudicato con prognosi riservata con referto medico datato 20.11.2026 ed a seguito di trasferimento in altre strutture decedeva presso la RAGIONE_SOCIALE in data 22.8.2017.
Il consulente tecnico nomiNOME dal Pubblico ministero accertava che la morte del COGNOME era stata determinata da complicanze di un politrauma a seguito del sinistro stradale nonché da complicanze dirette delle lesioni stesse sicché trovava rapporto diretto di causalità con il sinistro verificatosi.
GLYPH
)F
Avverso la pronuncia d’appello l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce il dif di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc.pen. in rela agli artt. 163 e 164 cod.pen. per mancanza anche grafica della motivazione co riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condiziona della pena.
Si assume che l’impugnata sentenza é nulla per omessa motivazione in ordine alla mancata concessione all’imputato del beneficio della sospensio condizionale della pena nonostante la rideterminazione della pena finale in a due di reclusione che avrebbe potuto consentira l’applicazione del beneficio quo (non avendo tuttavia l’imputato potuto proporre un motivo di appello s punto avuto riguardo all’entità della pena irrogata in primo grado).
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegna conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo é infondato.
Ed invero nella specie trova applicazione il principio secondo cui, in te sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di d beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconosciment l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua manc concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di m (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376).
Più in generale, si é altresì di recente affermato che il mancato eserciz potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di l una o più circostanze attenuanti, non accompagNOME da alcuna motivazione, no può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o dife motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non s stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giud appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in app neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizi primo grado. (Fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma sentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzio della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata appl
GLYPH
»5
circostanza attenuante del risarcimento del danno) (Sez. 4, n.29538 del 28/05/2019, Rv. 276596).
Ebbene, nella specie, per stessa ammissione del ricorrente, non è stato proposto né motivo di appello né istanza nel giudizio di secondo grado. In conclusione il ricorso va rigettato.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 2.7.2024