Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 131 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 131 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a CORREGGIO (REGGIO EMILIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di REGGIO EMILIA, la quale ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9/7/2021 la Corte di appello di Bologna ha riformato la sentenza del 23/3/2016 del GUP del Tribunale di Reggio Emilia, che -a seguito di giudizio abbreviato – aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 1400 di multa per i reati, avvinti in continuazione, di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967, perché illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico un revolver Beretta TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO matr. 54522, senza avere rinnovato la licenza scaduta nel 1987; art. 20, commi 1 e 2, Legge n. 110 del 1975 per avere violato la prescrizione di custodia della pistola con ogni diligenza, avendola detenuta in un borsello che lasciava incustodito nella propria vettura, parcheggiata nei pressi del cimitero di Santa Maria (borsello, infatti, sottratto da ignoti); contravvenzione ex artt. 58 RD n. 635 del 1940 e 221 RD n. 773 del 1931, per aver omesso di denunciare il trasferimento della pistola dalla precedente abitazione di Reggio Emilia a quella attuale. Reati accertati a NOME, (RE) dal 14/1/2005 al 5/10/2014.
1.1. La sentenza di secondo grado ha assolto l’imputato dal reato sub A) di illecita detenzione dell’arma, per insussistenza del fatto; inoltre ha dichiarato la prescrizione dei reati sub C) e D), rideterminando la pena per il residuo reato sub B) – illecito porto di arma in luogo pubblico – in mesi otto di reclusione ed C 1.200 di multa.
1.2. In particolare, la sentenza ha motivato la statuizione di assoluzione, rilevando che la scadenza della licenza, non rinnovata dal 1987, determinava soltanto la illiceità del porto dell’arma, ma non della detenzione; non ricorreva invece la prova evidente dell’assenza di responsabilità o della sussistenza di cause di non punibilità per le contravvenzioni sub C) e D), che venivano dunque dichiarate estinte per prescrizione. Quanto al residuo delitto sub B) – porto illegale di arma comune da sparo – esso non poteva riqualificarsi ai sensi dell’art. 699 cod. pen., contravvenzione vigente soltanto per le armi bianche proprie, cioè quelle da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come da coerente esegesi di legittimità.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, sviluppando i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 163 cod. pen., 597 e 585, comma 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per difetto assoluto di considerazione per i motivi aggiunti depositati via Pec dalla difesa in data 21/6/2021.
Illustra il ricorrente – previa allegazione di detti motivi aggiunti e del certificato aggiornato del casellario giudiziale, contenente un unico risalente
precedente a pena indultata – che la difesa aveva formalmente chiesto alla Corte di appello di esercitare i poteri officiosi ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen., onde concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo il COGNOME in possesso dei necessari requisiti, come aveva documentato la difesa introducendo tale richiesta nei motivi aggiunti e nelle contestuali conclusioni.
Tale istanza non è stata oggetto di valutazione alcuna, nemmeno in modo implicito, né potrebbe affermarsi che i motivi aggiunti non siano stati regolarmente depositati, essendovi prova di avvenuta consegna della Pec che li conteneva al corretto indirizzo elettronico di EMAIL . ( riprova si richiama la circostanza che ulteriore messaggio Pec di poco successivo, contenente istanze riguardanti il patrocinio a spese dello Stato del COGNOME, era stato regolarmente registrato dal sistema). È stata richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite, sentenza n. 22533 del 25/10/2018, che si è occupata del tema in esame.
2.2. Nel secondo motivo di ricorso si censura per violazione di legge e vizio della motivazione il mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 5 Legge n. 895 del 1967, che era stata dedotta nei motivi di appello.
La qualificazione del fatto in esame come “particolarmente grave” e non di lieve entità, operata nell’impugnata sentenza, è stata ritenuta motivata in modo illogico ed omissivo, basato peraltro su argomenti totalmente differenti da quelli spesi dal primo giudice, il quale si era riferito soltanto ad un dato temporale. Nel caso in esame non si è affatto considerato il motivo per cui il COGNOME recava con sè la pistola, né le circostanze della vicenda, né infine la funzionalità o meno della vetusta arma, ormai non più controllabile a causa del furto.
Ulteriore conferma del mancato esame dei motivi aggiunti è stata indicata nell’erronea affermazione da parte dei giudici di Bologna dei “diversi precedenti penali dell’imputato”, che dal certificato del casellario prodotto dall’appellante risultano invece ridursi all’unico precedente penale per bancarotta semplice commessa a Trento il 15/4/2003.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo.
E’ stata allegata la memoria, depositata a seguito dell’atto di gravame e richiamata anche in sede di conclusioni, che – oltre a ribadire i temi prospettati nell’appello – avanzava una sollecitazione a valutare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento all’imputato della sospensione condizionale della pena, avvalendosi all’uopo la Corte dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
1.1. Accertato che detta memoria era stata ritualmente depositata con messaggio di posta elettronica certificata, come pure il ricorrente ha documentato, non emerge dal testo dell’impugnata sentenza che essa abbia avuto alcuna considerazione, così viziando per omissione il percorso motivazionale sul tema della concedibilità del beneficio ex art. 163 cod. pen.
Invero, è acquisizione risalente che l’omessa valutazione di memorie difensive, pur non comportando la nullità del provvedimento impugnato, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, COGNOME e altri, Rv. 252713; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, COGNOME e altri, Rv. 272542; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276199), rilevando specialmente quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente, come nel caso in esame (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220).
Nel caso di specie, dunque, è rimasto inesplorato il tema della possibilità di concedere al COGNOME, per il residuo reato per cui è intervenuta la condanna, un’ulteriore sospensione condizionale della pena, avendone il ricorrente già fruito per una fattispecie di reato ormai depenalizzata, nonché per una condanna per truffa; figura nel certificato del casellario anche una ulteriore condanna per bancarotta semplice, non sospesa ai sensi dell’art. 163 cod. pen. Per inciso, considerato tale contenuto del certificato del casellario giudiziale, risulta giustificata l’affermazione della sentenza che ha richiamato i diversi precedenti penali dell’imputato.
1.2. Va rilevato che, qualunque sia l’esito della verifica delle condizioni per concedere o negare l’invocato beneficio, la sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi in tema di sospensione condizionale della pena doveva essere raccolta ed argomentata dalla Corte di appello, alla stregua della sentenza di Sez. U,n. 22533 del 25/10/2018, dep. 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376: «In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice di appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito». Resta quindi affidato all’approfondito esame della Corte territoriale la possibilità di concedere l’invocato beneficio, valutandone i presupposti di legge.
2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, manifestamente infondato.
Sia in primo grado che nell’impugnata sentenza è stata negata l’attenuante ex art. 5 Legge n. 895 del 1967, osservando il primo giudice che la detenzione della pistola si era protratta per un arco temporale molto ampio, e rimarcando i giudici di appello che doveva considerarsi grave la condotta di portare con sé un’arma completa di munizionamento lasciandola incustodita in automobile, così agevolandone il furto e determinando la illegale circolazione di un’arma detenuta da terzi sconosciuti.
Le motivazioni integrate delle sentenze di merito hanno dato ampiamente conto delle logiche ragioni per le quali non era possibile ritenere bagatellare il fatto in esame, sicché la doglianza è destituita di ogni fondamento.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per procedere alla verifica della concedibilità del beneficio ex art. 163 cod. pen., espressamente richiesto dall’imputato nel giudizio di merito.
Nel resto, il ricorso risulta inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il giorno 4 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente