Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5863 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto la inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23.8 digs n.137/20
RITENUTO IN FATID
Con l’impugnata sentenza la Corte di appello de L’Aquila in parziale riforma de pronuncia del tribunale di Vasto, ha assolto NOME COGNOME dall’accusa di truffa per no commesso il fatto e, con riferimento al coimputato NOME COGNOME, odierno ricorrente applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento danno, confermando nel resto la sentenza per il reato di truffa e la condanna alla pena giustizia.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione formulando due motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta la erronea applicazione della legge penale in mancanza di motivazione (articolo 600 lett. b) ed e) cod. proc. pen.): si sostiene che manca l’elem oggettivo della truffa trattandosi di mero inadempimento contrattuale. L’intestazi dell’assegno al COGNOME è stata effettuata spontaneamente dalla persona offesa nonostante la proposta contrattuale recasse gli estremi per identificare la madre come titolare della azi
venditrice. Anche la mancata restituzione della somma va intesa come mero inademp civilistico.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione della legge penale in rela applicazione condizionata della sospensione condizionale della pena: pur senza uno dovere di indagine, il giudice nell’applicare il beneficio condizionandolo al risar prendere in considerazione elementi che emergano dagli atti che inducano, come ne specie, a dubitare della capacità del condannato di soddisfare la condizione. La moti punto è carente.
Con memoria inviata a mezzo PEC il Sostituto Procuratore generale ha chi dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento in relazione al secondo motivo formulato dall’ concernente la subordinazione della concessione della sospensione condizionale dell risarcimento del danno da parte dell’imputato. All’opposto, il primo motivo di rico alla affermazione di responsabilità dell’imputato, è manifestamente infondato, c perciò alla parziale inammissibilità del ricorso ed alla conseguente afferma irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato ascrit
Seguendo l’ordine logico dei motivi, la Corte osserva che il primo è manife infondato. Ciò non solo perché si sostanzia nella ripetizione, senza profili di novit già espresse nelle precedenti fasi processuali (ciò che in primo luogo lo rende aspecificità), ma anche perché rappresenta deduzioni che concernono la valutaz merito, piuttosto che quella di legittimità. Lungi dal delineare un effettivo vizi (come enunciato nella rubrica), le doglianze articolate finiscono per contestare i responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di me valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta ded di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostr di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttori siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute i da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzi (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censur ricorrente contesta, sotto vari profili, l’approdo decisionale cui sono pervenu
merito nell’affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo al legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Si tratta q valutazione di merito, idonea a dar sostanza ad un atto di appello o ad una memoria per la discussione del giudizio di appello, ma non consentita concettualmente in qu (ex multis, Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018 Imp. Andolina Rv. 272808 – 01, non massi sul punto). Tanto più che nel caso concreto, pur evocandola in rubrica, non nemmeno ad elaborare sotto quale profilo la carenza motivazionale si sia manifestat effetti, la sentenza impugnata è assai chiara proprio in relazione alla questione ricorso, evidenziando (pg.3) che la ripetizione del raggiro, attraverso la ripetuta della imminente consegna della cucina e la corresponsione di due successivi a incompatibile con la versione difensiva del mero inadempimento civilistico, non ipo anche solo perché l’imputato di fatto era già stato esautorato, all’epoca del fatto celata alla acquirente) dagli affari societari ed era pertanto privo di poteri rappre
2. Il secondo motivo di ricorso merita invece accoglimento.
La decisione d’appello ha disposto la subordinazione della sospensione condizi risarcimento del danno senza effettuare alcuna valutazione della concreta po dell’imputato di adempiere alla condizione così impostagli. Con ciò, si rischia d concreto tanto il principio di eguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge (art.3 principio rieducativo della pena (art.27 Cost.). E se è vero che sulla sussistenza de specifica motivazione sul punto in capo al giudice non vi è assoluta armonia inte occorre altresì riconoscere che l’orientamento che escludeva la sussistenza di qu onere valutativo è stato superato o comunque è in corso di superamento a favore di di segno opposto che richiedono una specifica valutazione e motivazione (da ultimo, S 46834 del 12/10/2022, Imp. Ceroni Rv. 283902 – 01, con ampia ricostruzione orientamenti giurisprudenziali in materia) o che comunque richiedono un apprezzamen caso che dagli atti emergano aspetti tali da far dubitare della sussistenza d economica per il soddisfacimento della obbligazione (Sez. 6, n. 11142 del 07/02/20 Riccardi Rv. 284609 – 01).
La sentenza va quindi annullata sul punto, con rinvio per nuova valutazione e, riaffermazione della condizione, adeguata motivazione.
Dall’annullamento della sentenza deriva l’esigenza del rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia chiamata ad attenersi ai criteri sopra esposti responsabilità, la sentenza va confermata, con conseguente necessità di dichiarare, sede, la definitività di tale affermazione.
Dalla parziale inammissibilità non consegue invece la condanna al pagamento delle sostenute dalla parte civile. Costituisce infatti principio consolidato che nel legittimità, in caso di ricorso dell’imputato rigettato o dichiarato, per qua
inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese senza che sia necessaria la sua partecipazione all’udienza, purché abbia effett esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrasta pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, sent 15/09/2021 Rv. 281923 – 01). Nel caso concreto la difesa della parte si è l presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulter elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospe condizionale della pena al risarcimento del danno, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed ir l’affermazione di responsabilità.