Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40433 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40433 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 02/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina nel procedimento penale nei confronti di:
COGNOMEXXX, nato a XXXXXXX il giorno XXXXXXXXX rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 8/7/2024 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si Ł celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena a quanto previsto dall’art. 165, comma 5, cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Messina per un nuovo giudizio sul punto;
lette le conclusioni in data 13 novembre 2025 presentate nell’interesse della parte civile COGNOME (sia in proprio che nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori COGNOME e COGNOMEXXXX) a firma dell’AVV_NOTAIO con le quali si Ł chiesto l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata con liquidazione delle spese di difesa e rappresentanza sostenute nella presente fase di giudizio;
letta la memoria difensiva datata 24/11/2025 presentata nell’interesse dell’imputato a firma dell’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 luglio 2024 (depositata in data 12 maggio 2025) la Corte di Appello di Messina – giudicando in sede di rinvio disposto dalla Sezione Sesta penale della Corte di cassazione con sentenza in data 13 dicembre 2023 che aveva annullato precedente sentenza della medesima Corte di appello in data 8 febbraio 2023 – in parziale riforma della sentenza in data 26 aprile 2022 del Tribunale di Messina, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato XXXXXXX Lo XXXXX, riconoscendo altresì allo stesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità del predetto imputato in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572, comma 2, cod. pen.) consumato in data antecedente e
prossima al marzo 2020.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina deducendo con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 165 cod. pen.
Il ricorrente, in particolare, deduce il mancato rispetto del comma 5 dell’art. 165 cod. pen. che prevede, nel caso di condanna per il delitto di cui all’art. 572 cod. pen., che la sospensione condizionale della pena Ł sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, evidenziando che nel caso in esame tale condizione non Ł stata imposta all’imputato.
Come si Ł già anticipato in premessa, con atto trasmesso per via telematica in data 13 novembre 2025 la difesa della parte civile COGNOME (sia in proprio che nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori COGNOME e
COGNOMEXXXX) ha chiesto l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata in quanto sarebbero da ritenersi condivisibili le argomentazioni contenute nel ricorso del Procuratore generale.
Con memoria trasmessa per via telematica in data 24 novembre 2025, il difensore dell’imputato ha evidenziato che all’epoca della commissione dei fatti non era in vigore il comma 5 dell’art. 165 cod. pen. nella parte in cui prevede la partecipazione ed il positivo superamento dei corsi di recupero di cui si Ł detto sopra, con la conseguenza che l’apposizione di tale condizione alla sospensione condizionale della pena già riconosciuta all’imputato determinerebbe una violazione del principio di cui all’art. 2 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, innanzitutto, premettersi che non si terrà conto del contenuto della memoria trasmessa dal difensore dell’imputato in data 24 novembre 2025 in quanto presentata oltre il termine di 15 giorni liberi di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. dalla data di celebrazione dell’udienza, non trattandosi di memoria di replica (che sarebbe stata comunque tardiva) alla requisitoria scritta del Procuratore generale.
Il ricorso del Procuratore generale Ł fondato.
Occorre, infatti, evidenziare che il delitto per il quale Ł intervenuta l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato Ł contestato come consumato fino a ‘data antecedente e prossima al marzo 2020’ e che, contrariamente a quanto affermato dal difensore dell’imputato, l’art. 165 cod. pen. nel testo in vigore dopo il 9 agosto 2019 già prevedeva espressamente al comma 5 che «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572 la sospensione condizionale della pena Ł comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati», disposizione pertanto certamente applicabile anche al caso in esame.
Occorre, poi, ricordare che, con un assunto condiviso anche dall’odierno Collegio, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «In tema di sospensione condizionale della pena, la Corte di cassazione dispone l’annullamento con rinvio della sentenza che abbia concesso il beneficio senza subordinarlo alla partecipazione dell’imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all’art. 165, comma quinto, cod. pen., competendo al giudice della cognizione individuare l’ente e definire i tempi e le modalità attuative del percorso e non al giudice dell’esecuzione, al quale spetta, invece, verificare l’effettiva partecipazione allo stesso secondo le modalità stabilite in sentenza» (Sez. 6, n.
40888 del 03/10/2024, P., Rv. 287196 – 01).
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’omessa subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena a quanto previsto dall’art. 165, quinto comma, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul punto.
Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve dichiararsi irrevocabile l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Non può essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile COGNOME, vertendo il ricorso e la presente decisione su questione non attinente agli interessi di detta parte civile.
Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena a quanto previsto dall’art. 165, quinto comma, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile COGNOME.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.