Sospensione Condizionale della Pena: Quando la Precarietà Diventa un Ostacolo
La sospensione condizionale della pena rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, finalizzato a favorire il reinserimento sociale del condannato evitando, in determinate circostanze, l’esperienza del carcere. Tuttavia, la sua concessione non è automatica, ma subordinata a una valutazione prognostica del giudice sulla futura condotta dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come le condizioni di vita precarie possano influenzare negativamente tale valutazione, fino a giustificare il diniego del beneficio.
Il Caso in Esame: un Ricorso contro il Diniego del Beneficio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso la sentenza della Corte d’Appello che, confermando la decisione di primo grado, gli aveva negato la concessione della sospensione condizionale della pena. L’imputato, ritenendo ingiusta tale decisione, si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando un’errata valutazione da parte dei giudici di merito.
La Valutazione dei Giudici e la Sospensione Condizionale della Pena
Il cuore della questione risiede nelle ragioni che hanno spinto la Corte territoriale a negare il beneficio. I giudici hanno motivato la loro decisione sulla base di una prognosi negativa circa la futura astensione dell’imputato dalla commissione di ulteriori reati. Tale previsione non era basata su elementi astratti, ma su circostanze concrete e fattuali relative alla vita del condannato.
Nello specifico, sono state considerate determinanti:
* Le condizioni di vita precarie.
* La mancanza di un’occupazione lavorativa stabile.
* L’assenza di qualsiasi fonte lecita di reddito.
Secondo la Corte, questo quadro complessivo rendeva presumibile che l’imputato, per far fronte alle proprie necessità, avrebbe potuto commettere nuovi crimini. La valutazione, pertanto, non si è limitata alla gravità del reato commesso, ma si è estesa a un’analisi più ampia della situazione personale e sociale del soggetto.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha ritenuto i motivi presentati manifestamente infondati. I giudici supremi hanno chiarito che la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello costituisce un giudizio di merito, ponderato e non arbitrario, che non può essere riesaminato in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, è quello di verificare la corretta applicazione della legge, non di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato come la prognosi sulla futura condotta del reo sia un apprezzamento discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il proprio convincimento, collegando la precarietà socio-economica dell’imputato a un maggior rischio di recidiva. Tale ragionamento è stato considerato logico e coerente, e dunque non sindacabile. L’inammissibilità del ricorso è stata la diretta conseguenza di questa impostazione, che ha di fatto chiuso ogni ulteriore possibilità di discussione sulla concessione del beneficio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia conferma un principio importante: le condizioni personali e sociali di un imputato possono legittimamente incidere sulla concessione della sospensione condizionale della pena. Se da un lato il beneficio mira al recupero, dall’altro non può essere concesso quando vi siano elementi concreti che facciano temere la commissione di nuovi reati. La mancanza di un lavoro e di un reddito lecito, sebbene non costituiscano una colpa, diventano fattori rilevanti in questa prognosi. La decisione comporta, inoltre, conseguenze economiche dirette per il ricorrente che, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a causa dell’inconsistenza del suo ricorso.
Per quale motivo è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione è stata negata perché le condizioni di vita precarie dell’imputato, la mancanza di un lavoro e l’assenza di fonti lecite di reddito sono state considerate elementi idonei a fondare una prognosi negativa sulla sua futura condotta, ovvero un alto rischio che commettesse ulteriori reati.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la valutazione sulle condizioni di vita del condannato e sul conseguente rischio di recidiva è un giudizio di merito, che spetta al giudice dei gradi inferiori. Tale valutazione è stata considerata ponderata e non arbitraria, e pertanto non può essere riesaminata in sede di legittimità, dove si giudicano solo gli errori di diritto.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, come previsto dalla legge per i ricorsi infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
N. 31)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché
contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice
di merito con motivazione
immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.
Il ricorrente deduce insufficiente e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena.
Considerato che il primo motivo
è
manifestamente infondato, atteso che la
Corte d’appello ha logicamente dato atto del fatto che la detenzione da parte dell’imputato dei ventidue involucri di stupefacente rinvenuti nel centro in cui egl
abitava non poteva integrare un’ipotesi di particolare tenuità del fatto, per via dell non esigua quantità di sostanza stupefacente detenuta e della realizzazione della
condotta mentre l’imputato si trovava all’interno di una struttura di accoglienza, e quindi stante la non trascurabile pericolosità della condotta.
Ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, atteso che la Corte territoriale ha motivato il rigetto della richiesta di concessione del benefic della sospensione condizionale della pena in ragione della presumibile non astensione dell’imputato dalla commissione di reati ulteriori, considerate le condizioni di vita precarie, la mancanza di un lavoro e l’assenza di qualsiasi fonte lecita di reddito, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in questa sede.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
e estensore Il Con