Sospensione condizionale della pena: i limiti del sindacato di legittimità
La sospensione condizionale della pena rappresenta uno degli istituti più rilevanti del nostro ordinamento penale, finalizzato alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è un atto dovuto, ma il risultato di un’attenta valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i confini entro cui tale beneficio può essere richiesto e le modalità con cui la magistratura deve motivarne il diniego.
Sospensione condizionale della pena: il caso in esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’unica doglianza sollevata riguardava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente i presupposti per l’applicazione del beneficio, limitando eccessivamente la libertà del condannato.
Il giudizio della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata conteneva un’analisi adeguata e puntuale della situazione. Il giudice di merito aveva infatti svolto un giudizio prognostico negativo, ritenendo che non vi fossero gli elementi per presumere che il colpevole si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati in futuro.
Sospensione condizionale della pena e giudizio prognostico
Il cuore della decisione risiede nella natura del giudizio prognostico. Quando un tribunale deve decidere se concedere o meno la sospensione, deve basarsi su elementi oggettivi e soggettivi che indichino la probabilità di ravvedimento del reo. Se tale valutazione è supportata da una motivazione logica, coerente e non manifestamente illogica, essa diventa insindacabile davanti alla Corte di Cassazione.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla constatazione che la Corte d’Appello aveva già vagliato e disatteso la richiesta del beneficio con un’argomentazione sintetica ma esaustiva. Il ricorso è stato ritenuto privo di fondamento poiché non evidenziava vizi di legittimità, ma tentava di ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in questa sede. La Cassazione ha sottolineato che la motivazione del giudice territoriale era immune da censure, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la sospensione condizionale della pena richiede una prognosi favorevole sulla condotta futura del condannato. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ribadisce l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra questioni di merito e vizi di legittimità prima di adire la Suprema Corte.
Perché la Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso sulla sospensione condizionale?
Il ricorso è inammissibile se contesta il merito della decisione senza dimostrare che la motivazione del giudice sia illogica o contraria alla legge.
Cosa si intende per giudizio prognostico nel diniego del beneficio?
È la valutazione con cui il giudice stabilisce se il condannato commetterà o meno nuovi reati, basandosi sulla sua personalità e sui precedenti.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è tenuto a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, solitamente tra i mille e i seimila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42543 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42543 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZITOUNI AHMED CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica doglianza prospettata, legata a mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, appare già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito alla luce di un giudizio prognostic svolto con sintetica ma puntuale non manifestamente illogica argomentazione, tanto da rendere la relativa valutazione immine da censure prospettabili in sede di legittimità;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.