Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50896 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50896 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Pé.e-COGNOME.
Rilevato che COGNOME . :- imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09/03/2023 (con cui la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Bergamo, revocando altresì i benefici di legge concessi da quest’ultimo), deducendo violazione di legge con riferimento all’affermazione della penale responsabilità, alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ed alla revoca dei benefici;
ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, alla luce di quanto emerso dalle risultanze in atti in ordine agli elementi indicativi di una destinazione allo spaccio della droga (modalità di occultamento della cocaina, disponibilità di sostanza da taglio e di un bilancino di precisione, possesso di una significativa somma di danaro ricondotta all’attività di spaccio, attesa la scarsa plausibilità delle spiegazioni fornite sul punto) e della rivendicazione dello stupefacente da parte del COGNOME COGNOME, circostanza incompatibile con la riferibilità ad altri dello stupefacente medesimo, prospettata in ricorso;
rilevato che la seconda doglianza risulta inammissibile perché non dedotta in appello, alla luce del non contestato riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata (pag. 5), in cui si fa esclusivo riferimento alla affermazione di responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»);
ritenuto che alle stesse conclusioni debba pervenirsi per la residua censura, attesi i precedenti (guida senza patente nel biennio), definitivi nel 2020, per i quali era stata per due volte concessa la sospensione condizionale—-Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882 – 01: «la guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo». Deve quindi darsi continuità all’indirizzo intepretativo secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento che dispone, ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in
presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell’art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell’art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell’esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero» (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429 – 01);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023
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Il Presidente