Sospensione condizionale della pena: i limiti della terza concessione
La sospensione condizionale della pena è un beneficio che permette al condannato di non scontare la sanzione, a patto di non commettere ulteriori reati entro un determinato periodo. Tuttavia, la legge pone dei limiti rigidi alla sua reiterazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce cosa accade quando un soggetto tenta di ottenere il beneficio per la terza volta, sostenendo che le precedenti revoche annullino il conteggio delle concessioni.
Il caso e il ricorso del condannato
La vicenda nasce dall’impugnazione di un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bologna che, in funzione di Giudice dell’esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con una sentenza del 2020. Il motivo della revoca risiedeva nel fatto che il soggetto aveva già beneficiato della sospensione in altre due occasioni precedenti, risalenti a decreti penali del 2012 e del 2014.
Il ricorrente ha basato la sua difesa su un’interpretazione particolare: poiché le prime due sospensioni erano state revocate, egli non ne avrebbe mai realmente “fruito”. Di conseguenza, secondo la tesi difensiva, la terza concessione avrebbe dovuto essere considerata valida.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come la tesi del ricorrente sia manifestamente infondata e in contrasto con il dato normativo. La legge prevede che il beneficio possa essere concesso una seconda volta solo se la pena da infliggere, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di legge, ma non contempla una terza possibilità basata sulla revoca dei precedenti benefici.
L’equiparazione tra la revoca della sospensione e la sua “mancata fruizione” è stata definita un principio errato. La revoca, infatti, interviene proprio perché il condannato non ha rispettato le condizioni del beneficio, e non può diventare un pretesto per resettare il conteggio delle concessioni ottenibili.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta applicazione degli articoli 164 e 168 del codice penale. Il Giudice dell’esecuzione ha correttamente rilevato, tramite la consultazione del certificato del casellario giudiziale, che il limite massimo di concessioni era già stato raggiunto. La sospensione condizionale della pena non può essere considerata un diritto inesauribile; la sua natura è legata a una prognosi favorevole sul futuro comportamento del reo, che viene meno nel momento in cui si accumulano plurime condanne. La revoca di una precedente sospensione non cancella l’avvenuta concessione del beneficio, ma ne sanziona l’abuso.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione ribadiscono che il sistema penale non permette una reiterazione infinita dei benefici di legge. Il ricorso è stato giudicato non solo infondato, ma privo di validi presupposti giuridici, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve a ricordare che la gestione dei precedenti penali è fondamentale per determinare l’accesso a misure alternative o premianti, e che la revoca di un beneficio passato non apre le porte a nuove concessioni future.
Quante volte si può ottenere la sospensione condizionale della pena?
Il beneficio può essere concesso di regola per due volte, a condizione che la somma delle pene rientri nei limiti stabiliti dall’articolo 163 del codice penale.
La revoca di una precedente sospensione permette di chiederne una nuova?
No, la revoca non equivale alla mancata concessione del beneficio. Una volta che la sospensione è stata accordata, essa conta nel limite massimo delle concessioni previste dalla legge.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto della domanda, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49437 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49437 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME – relative alla violazione degli artt. 168, terzo comma, 164, quarto comma, cod. pen., con le quali si rileva che il Giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto conto dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna di revoca delle sospensioni condizionali di cui ai decreti penali del 18 settembre 2012 e del 15 gennaio 2014, divenuti esecutivi rispettivamente il 31 ottobre 2012 e 1’8 marzo 2014, e del fatto che a causa di detta revoca il condannato non risulterebbe aver mai fruito del beneficio in questione – sono manifestamente infondate, affermando un principio in contrasto col dato normativo e con l’interpretazione dello stesso da parte della giurisprudenza di legittimità e in particolare l’equiparazione della revoca della sospensione condizionale della pena alla mancata fruizione del beneficio, giustificativa della concessione dello stesso.
Correttamente, invero, il G.i.p. del Tribunale di Bologna, rilevata la concessione della sospensione condizionale della pena con i decreti penali sub 1) e 2) del certificato del casellario giudiziale, ha revocato la terza concessione di detto beneficio di cui alla sentenza del 7/10/2020, irrevocabile il 22/01/2021, in relazione alla pena di anni due, mesi due ed euro 600,00 di multa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.