Sospensione condizionale della pena: il peso dei precedenti penali
Ottenere la sospensione condizionale della pena non rappresenta un automatismo giuridico, bensì un beneficio subordinato a rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi. Recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso riguardante un imputato condannato per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità (art. 495 cod. pen.). Il ricorso presentato dalla difesa mirava a contestare il diniego del beneficio della sospensione, ma la decisione dei giudici di legittimità ha confermato la linea rigorosa già adottata nei gradi di merito.
Il caso delle false attestazioni
Il procedimento trae origine da una condanna pronunciata in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver fornito false indicazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale. Davanti alla Suprema Corte, la difesa ha lamentato una mancanza di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale, sostenendo che tale beneficio sarebbe stato negato ingiustamente nonostante le prospettive di reinserimento sociale.
La questione della specificità del ricorso
Uno dei primi rilievi mossi dalla Cassazione riguarda la forma del ricorso. I giudici hanno evidenziato come le doglianze presentate fossero una mera ripetizione di quanto già discusso in appello, senza una critica puntuale e argomentata verso la sentenza impugnata. Questa mancanza di specificità ha reso i motivi di ricorso ‘apparenti’, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Sospensione condizionale della pena e limiti normativi
L’aspetto più rilevante della decisione riguarda l’applicazione dell’articolo 164 del codice penale. La Corte ha chiarito che, quando un soggetto presenta plurimi precedenti penali incompatibili con la legge, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso. In tali circostanze, il giudice non ha margine di manovra discrezionale per applicare la misura, poiché i precedenti penali fungono da barriera oggettiva insuperabile.
Le motivazioni
Le motivazioni espresse nell’ordinanza sottolineano che la presenza di condanne pregresse ostative ai sensi dell’art. 164 cod. pen. rende del tutto superfluo e irrilevante qualsiasi giudizio prognostico favorevole. In altre parole, anche se il giudice potesse ipotizzare che il reo non commetterà nuovi crimini in futuro, la legge impone il diniego del beneficio se la storia criminale del soggetto ha già superato i limiti stabiliti dal legislatore. La chiarezza del dato normativo impedisce dunque una valutazione basata esclusivamente sulle circostanze attuali, dando prevalenza alla continuità dei precedenti giudiziari.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte portano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione economica di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Il provvedimento ribadisce un principio fondamentale del diritto penale italiano: i benefici di legge non sono premi discrezionali, ma strumenti condizionati al rispetto di precisi parametri di meritevolezza che non possono essere ignorati in presenza di una fedina penale compromessa.
Quando non si può ottenere la sospensione condizionale della pena?
Il beneficio viene negato se il condannato ha precedenti penali ostativi secondo l’articolo 164 del codice penale. In questi casi la legge impedisce la concessione a prescindere dal comportamento futuro ipotizzato dal giudice.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è una ripetizione dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manca di specificità e non assolve alla funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata. Questo comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile avere la sospensione della pena con una condanna per false attestazioni?
Astrattamente è possibile per il reato ex art. 495 c.p., ma la concessione effettiva dipende dalla fedina penale del soggetto. Se esistono già condanne precedenti incompatibili, il beneficio deve essere negato per obbligo di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6932 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6932 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado reato di CUI all’art. 495 cod. pen.;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso TARGA_VEICOLO che contesta la correttezza della motivazione quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena – non è cons sede di legittimità perché le doglianze si risolvono nella pedissequa reiterazione dì dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere l funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato inoltre che il motivo è manifestamente infondato, in quanto il benefici sospensione condizionale della pena non era concedibile in ragione dei plurimi precedenti ai sensi dell’art. 164, cod. pen., a nulla rilevando un eventuale giudizio prognostico
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 novembre 2025