Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8496 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8496 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della conferma del diniego della sospensione condizionale della pena in assenza di un giudizio prognostico fondato su elementi concreti e attuali e di una valutazione individualizzata della personalità dell’imputato, in violazione del dictum vincolante della sentenza rescindente – perché manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Lecce nella sentenza emessa in sede di rinvio sulla scia delle indicazioni della sentenza rescindente.
In essa, invero, si evidenzia che: – la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta, salvo che la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.; – nel caso in esame non ricorrono i presupposti per la concessione all’imputato del beneficio, avendo lo stesso già beneficiato di due sospensioni condizionali della pena (con sentenza di condanna per indebito utilizzo di carte di credito continuato alla pena di un anno, mesi tre e 500 euro di multa e con decreto penale di condanna per ricettazione alla multa di euro 2.590,00) e sussistendo a suo carico altra sentenza di condanna definitiva (per indebito utilizzo di carte di credito commesso fino al 24 luglio 2012 alla pena di un anno di reclusione ed euro 500 di multa) che lascia presumere che l’imputato non si asterrà in futuro dal compimento di ulteriori reati e pregiudica l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale; – va pertanto confermata la sentenza di primo grado anche in relazione al diniego di detto beneficio, non concedibile alla luce di quanto detto.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.