Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7485 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7485 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGNOME il 21/03/1973
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORtE APPELLO di CATANIA
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania, in data 30 gennaio 2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa il 16 novembre 2022, condannando l’appellante alle spese processuali e di costituzione della parte civile.
Il Tribunale condannava COGNOME NOME alla pena di mesi 9 di reclusione, oltre risarcimento dei danni in favore della parte civile, con il beneficio della sospens condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale di euro 10.000, da versarsi entro 90 giorni dal deposito della sentenza di primo grado, avendo ritenuto l’imputa responsabile del reato di cui all’art.590 bis cod.pen. in danno di COGNOME NOME.
Il processo ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito, nelle conformi sentenze merito, nel seguente modo.
COGNOME NOME, percorrendo INDIRIZZO nel centro di Vittoria, alla velocità di cir km/h, proveniente da INDIRIZZO, aveva investito il pedone COGNOME NOME, che si accingeva a salire sul veicolo del marito, lasciato momentaneamente in sosta contromano sulla stessa INDIRIZZO, in direzione INDIRIZZO
La COGNOME aveva appena oltrepassato la parte posteriore del veicolo del marito e si er diretta verso il lato passeggero per risalire sul mezzo, allorquando era stata violentemen investita dall’auto condotta dalla COGNOME, la quale non aveva posto in essere alcu manovra di emergenza per evitare il pedone.
A causa dell’urto, la vittima aveva riportato un grave politrauma, per cui era s necessario il ricovero nel reparto di rianimazione ed il successivo trasferimento, elisoccorso, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina; successivamente, era stata ricoverata presso il reparto di neurochirurgia della stessa Azienda e poi presso il reparto “UO del Policlinico “INDIRIZZO” di Messina; infine presso il Centro Neurolesi del Presidio Ospedalie Cannizzaro.
Alla COGNOME sono stati addebitati, quali profili di colpa, la negligenza, l’imprud l’imperizia e la violazione di specifiche norme del Codice della strada, per non aver adeguato velocità alle condizioni del luogo e non avere rilevato la presenza del pedone.
In particolare, l’imputata, al momento dell’investimento / stava circolando, in presenza di notevole traffico e in giorno di mercato cittadino, alla velocità di circa 60 km/h, superi limite di 50 km previsto in quel tratto di strada, nonostante la presenza di un veicolo in sulla propria direzione di marcia e l’incrocio con altro mezzo proveniente dalla parte oppos Inoltre non aveva posto in essere alcuna frenata o altre manovre di emergenza per evitare l’impatto.
Sulla base di tali circostanze, è stato ritenuto che l’imputata avesse violato specif norme del codice della strada, oltre ai criteri di ordinaria diligenza e prudenza, esse
certamente prevedibile, nella specie, l’attraversamento della propria traiettoria da part pedoni.
La Corte distrettuale ha poi rigettato l’istanza di revoca del provvedimento con cui stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena al versamento della provvisionale di euro 10.000 in favore della costituita parte civile, limitandosi ad osservare la prospettata ammissione al gratuito patrocinio non era significativa della incapacità a fronte all’impegno economico.
COGNOME NOME a mezzo di difensore, propone ricorso avverso la sentenza d’appello, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione alla affermazione de responsabilità penale.
Il difensore contesta l’accertamento della causalità della colpa rispetto all’evento, essendo stato verificato, sotto il profilo del giudizio controfattuale, che l’osservanza del limite di velocità avrebbe consentito di evitare l’investimento del pedone.
Osserva in proposito che i giudici di merito non hanno considerato quanto affermato in sede istruttoria dai testimoni citati dallo stesso Pubblico ministero, i quali avevano dich che, sebbene l’odierno ricorrente procedesse al momento del sinistro ad una velocità superiore a quella consentita, qualunque tipo di andatura, in relazione alle condizioni di traffic momento, avrebbe generato il suddetto sinistro.
2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione impugnata per vizio di motivazione, con riferimento all’omesso accertamento della eventuale interruzione del nesso eziologico.
I giudici di merito, ad avviso del ricorrente, non hanno in alcun modo considerato rilevanza causale della condotta posta in essere dal soggetto passivo, focalizzando l’esame esclusivamente sul comportamento dell’imputata.
Non è stato verificato se il comportamento del pedone abbia introdotto un rischio eccentrico e se, di conseguenza, il conducente del veicolo investitore si sia trovato ne oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla subordinazi del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della persona offesa, costituita parte civile, senza tener conto delle reali condi economiche del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi, inerentidraffermazione della responsabilità penale dell’impu il profilo della sussistenza del nesso di causa, sono meramente reiterativi delle stes già dedotte in appello, in assenza di confronto con la motivazione della decisione im comunque manifestamente infondati.
1.1. A tal fine si deve ricordare, quanto alla natura del ricorso in cassa contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione deve essere il confronto puntuale, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dis argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).
Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezz valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non pos apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziat giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimi degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma ado nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ri maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a que dal giudice del merito (ez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Da tale principio discende, quindi, che la ricostruzione di un incidente nella sua rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione.
1.2. I giudici di merito hanno ricostruito la dinamica del sinistro sull dichiarazioni dei testi, dei rilievi della polizia giudiziaria, del filmato videosorveglianza che aveva ripreso le fasi dell’investimento, delle lesioni subite d aderendo alle conclusioni del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, (a proposi eccessiva velocità di marcia tenuta dall’imputata, pari a 60 km/h).
E’ stato logicamente ritenuto che, laddove la COGNOME avesse marciato a adeguata e comunque non superiore ai limiti vigenti in loco, sarebbe arrivata al punto d’urto in un tempo più lungo (testualmente: “l’eccessiva velocità ha compresso i avvistamento”), tale da consentirle di effettuare una manovra di deviazione pe l’impatto, sicché l’incidente sarebbe stato scongiurato.
La Corte di Appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha pure rile l’investimento si verificò in pieno giorno, su tratto di strada rettilineo, in zona pedoni e in occasione dello svolgimento del mercato cittadino; e inoltre, nell presenza di un ostacolo dinanzi alla traiettoria del veicolo.
In tale contesto, era certamente prevedibile che un pedone ptre1te.4mtulò frapp marcia del veicolo e che la velocità elevata avrebbe impedito di schivarlo.
La Corte di Appello ha, così, ritenuto la condotta dell’imputato dotata di efficacia caus rispetto all’evento e la condotta pure colposa della vittima non interruttiva del nesso eziologi in quanto non eccezionale, né atipica.
A fronte di tale ricostruzione e delle conseguenze che i giudici di merito ne hanno tratto ordine alla riconducibilità del sinistro e delle lesioni alla condotta colposa della COGNOME difensore sottopone alla Corte una differente lettura dei dati probatori, inammissibile.
La motivazione di entrambe le sentenze di merito nella individuazione della dinamica dell’incidente appare esente da censure in quanto fondata su argomentata e logica disamina delle fonti di prova.
Al contrario, la ricorrente indica genericamente emergenze istruttorie che avrebbero posto in crisi la suddetta ricostruzione, senza tuttavia specificarle in alcun modo.
La motivazione adottata è altresì coerente con la elaborazione giurisprudenziale in ordine alla responsabilità colposa del conducente nel caso di investimento di pedone. In linea generale %è consolidato l’assunto per cui “in tema di circolazione stradale, il principio dell’affidame trova un temperamento nell’opposto principio, secondo il quale l’utente della strada responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità” (ex plurimis Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021, COGNOME Rv. 281399; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 6 10/05/2017, COGNOME, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, 6 dep. 2018, COGNOME, Rv. 272223).
Con particolare riferimento al tema dell’investimento del pedone, si è sostenuto che i conducente del veicolo va esente da responsabilità quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995; Sez. 4,n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288).
Il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicand relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investim Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua “avvistabili parte del conducente del veicolo investitore.
È cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo d diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione all norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.
Nel caso di specie i giudici di merito si sono soffermati sulla prevedibilità della prese del pedone da parte della COGNOME e sulla rilevanza causale della violazione della regol
cautelare, sicché hanno motivatamente escluso che l’incidente fosse imputabile alla e condotta della vittima, ovvero al caso fortuito.
Fondato è il terzo motivo.
Il Tribunale e la Corte distrettuale hanno rispettivamente affermato che il giu subordinare il beneficio al pagamento della provvisionale, non è tenuto a compiere indagine e che l’ammissione al gratuito patrocinio “non è significativa ai fini invocati”
Le decisioni, in parte qua, si discostano dai principi 0 affermati da questa Sezione, a cui questo Collegio ritiene di aderire. In particolare, il giudice che intende subordinare della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio è valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro fissato.
In applicazione del suddetto principio, questa Sezione ha censurato la decisione ch subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvis omettendo di valutare la condizione reddituale sulla cui base l’imputato era stato am patrocinio a spese dello Stato : Sez. 4 , Sentenza n. 1436 del 12 dicembre 2023 – Rv. – 01g.
Inoltre, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere sub al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile, da effettuarsi anteri passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, un’esecuzion “ante iudicatum” delle statuizioni penali della pronuncia (Sez. 4, Sentenza n. 29924 del 26 2019, Rv. 276597 – 01).
Le considerazioni che precedono comportano l’annullamento della sentenza impugna sul punto inerente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pag della provvisionale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania esame.
P.Q.M.
(ìnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospen condizionale della pena al pagamento della provvisionale e rinvia, per nuovo giudizio su ad altra ezione della Corte di appello di Catania, cui demanda altresì la regolamentazi spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Rigetta nel resto il rico Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il consigliere estensore COGNOME> Il Presidente