Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8782 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8782 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/3/2025 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/3/2025, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 4/4/2024 dal Tribunale di Prato, con la quale NOME era stato dichiarato colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 256, commi 1, lett. a) e b), e 2, 279, comma 1, d. Igs. 3 aprile 2006, n 152.
, 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo – con unico motivo – l’erronea applicazione degli artt. 163 e 165, comma 2, cod. pen., con vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe negato la sospensione
condizionale della pena, richiesta già in primo grado, sul presupposto che l’imputato – il quale ne aveva già beneficiato – non avrebbe prestato un espresso consenso allo svolgimento di prestazione di attività lavorativa a favore della collettività, ovvero ad uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma 1, cod. pen. Questa lettura della norma, tuttavia, sarebbe errata, in quanto la mancata opposizione dovrebbe essere implicitamente desunta dalla circostanza che l’imputato avesse invocato il riconoscimento del beneficio in modo incondizionato, come peraltro a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito dalla Corte costituzionale; la stessa lettera della norma, peraltro, imporrebbe questa interpretazione, in coerenza con la novella del 2004 che ha reso obbligatoria la subordinazione del beneficio in caso di reiterazione della sua richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato; la stessa impugnazione, peraltro, non concerne affatto il giudizio di responsabilità, che dunque deve essere dichiarato irrevocabile ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
L’art. 165, comma 1, cod. pen., stabilisce che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
4.1. Il comma seguente prevede che la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
Tanto premesso, la Corte di appello, nel rispondere allo specifico motivo di censura, ha affermato – in linea con il primo Giudice – che la richiesta di sospensione condizionale avanzata dal ricorrente non poteva essere accolta, in quanto lo stesso non aveva espresso in modo manifesto la propria non opposizione alla prestazione di attività in favore della collettività.
Tale motivazione risulta viziata.
La giurisprudenza di questa Corte, ormai con indirizzo ampiamente maggioritario e condiviso dal Collegio, sostiene che, in tema di sospensione
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condizionale della pena, la richiesta generica di nuova concessione del beneficio da parte dell’imputato che ne abbia già fruito comporta l’implicita accettazione delle ulteriori condizioni previste dall’art. 165, comma 1, cod. pen. e, quindi, l non opposizione allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, trattandosi di aspetti sottratti alla determinazione delle parti e rimessi al vaglio del giudice, con l conseguenza che non è necessario un espresso dettagliato accordo sul contenuto ulteriore della condizione (tra le molte, Sez. 5, n. 19383 del 19/4/2023, L., Rv. 285766; Sez. 6, n. 9063 del 10/1/2023, COGNOME, Rv. 284337; Sez. 6, n. 8535 del 2/2/2021, S., Rv. 289712; Sez. 3, n. 4426 del 24/10/2019, Pg/Nicolosi, Rv. 278396. Tra le non massimate, Sez. 1, n. 2401 del 15/1/2026, Sez. 6, n. 39224 del 2024, P.; Sez. 3, n. 20282 del 24/3/2023, COGNOME, nella quale, peraltro, si è precisato che tale principio opera nel solo caso – come quello in esame – in cui la richiesta di concessione del beneficio sia stata avanzata dalla difesa).
Deve essere ribadita, dunque, la tesi secondo cui la richiesta di sospensione condizionale della pena comporta l’implicita accettazione delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
8.1. Ne consegue, allora, che tale mancanza di opposizione può desumersi anche dal comportamento tenuto dall’imputato e, in particolare, dalla circostanza che egli abbia sollecitato il riconoscimento della sospensione condizionale ben sapendo che, avendone già usufruito, l’eventuale concessione non potrà che essere subordinata a taluno degli obblighi di legge e, nel caso in cui non vi sia un danno da riparare e una persona offesa, alla prestazione di attività lavorativa non retribuita.
Questa lettura, peraltro, risulta avallata anche dalla Corte costituzionale, come sostenuto nel ricorso. L’ordinanza n. 229 del 2020, infatti, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 165 comma 2, cod. pen., sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ha precisato che “al giudice che si trovi a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi ne abbia già usufruito residua sempre la facoltà di imporre al condannato, ove per le più diverse ragioni non possa porre a suo carico l’obbligo al risarcimento del danno o alle restituzioni e sempre che il condannato stesso non si opponga, la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività; (…) peraltro, l’esercizio di tale facoltà per il giudice appar ulteriormente agevole dall’orientamento giurisprudenziale consolidato del giudice di legittimità, secondo il quale la richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte di chi ne abbia già usufruito (…) implica la non opposizione del condannato alla subordinazione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi di cui all’art. 165, comma primo, cod. pen., ivi compresa la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.”
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvi limitatamente alla verifica della concedibilità della sospensione condizionale pena. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., deve essere inoltre dichia irrevocabilità della stessa pronuncia in ordine all’affermazione della p responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appel Firenze. Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sen ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma, I’ll febbraio 2026
Il Conigliere estensore
Il Presidente