Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22847 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22847 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rinvio quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, Ha parzialmente riformato la pronuncia con la quale il 4/07/2023 il tribunale di Roma aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto per la cessione a terzi presso la propria abitazione gr.117 lordi di hashish, gr.0,63 di marijuana e gr.1,36 lordi di cocaina, con recidiva specifica. Fatto commesso in Roma il 3 luglio 2023.
La Corte di appello ha qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. Stup. l’illecita detenzione della cocaina, rideterminando la pena in anni uno, mesi 11, giorni 10 di reclusione ed euro 8000 di multa. Ha, inoltre, revocato la sospensione condizionale della pena concessa con decreto penale del 4/01/2018, esecutivo il 13/05/2020 sul presupposto che il fatto per il quale si procede sia stato commesso nel quinquennio.
NOME COGNOME propone ricorso censurando la sentenza, con unico motivo, per violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. sottolineando come il decreto penale di condanna indicato nella sentenza sia stato emesso per una contravvenzione, per cui il termine entro il quale avrebbe potuto essere revocata la sospensione condizionale della pena era di due anni e non di cinque.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è fondato. Secondo quanto emerge dal certificato del casellario giudiziale, il reato giudicato con decreto penale del 4/01/2018 riguarda la violazione dell’art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110 commesso il 24 giugno 2017 in Roma, dunque una contravvenzione.
In base al combinato disposto degli artt. 163, 167 e 168 cod. pen. l’esecuzione della pena rimane sospesa per due anni in caso di condanna per una contravvenzione e se, entro tale termine, il condannato non commette un delitto o una contravvenzione della medesima indole, il reato è estinto.
La corte territoriale ha applicato la previsione dell’art.168, comma 1 n.1, cod. pen. e ha revocato il beneficio della sospensione della pena, concesso con provvedimento esecutivo in data 13/05/2020 (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404 – 01, per cui il termine di due anni si calcola dall’irrevocabilità
del provvedimento che ha concesso la sospensione condizionJie 1:·2113 pena), computando erroneamente un periodo di sospensione di cinque anni sebbene la condanna concernesse una contravvenzione ed entro il termine di due anni non fosse stato commesso un altro reato, posto che nel caso concreto il delitto per il quale si procede è stato commesso il 3 luglio 2023.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena; tale statuizione può essere eliminata ai sensi dell’art.620 lett. I) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Roma il 4.01.2018, esecutivo il 13.5.2020; statuizione che elimina.
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Così deciso il 15 maggio 2024