Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10506 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10506 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Torino nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Chieri il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 17/06/2025 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio e il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino – a conclusione di un giudizio abbreviato – ha condannato NOME COGNOME per i reati ex artt. 582, 583quater, comma 1, e 585, in relazione all’art. 576 e 61 n. 2 cod. pen. (capi 1 e 3), 337 cod. pen. (capo 2) e 635, comma secondo n. 1, in relazione all’art. 625 n. 7, cod. pen. riuniti per la continuazione, concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la sospensione condizionale della pena.
Nel ricorso presentato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo si deduce una erronea applicazione delle circostanze attenuanti generiche con una argomentazione lacunosa e contrastante con altri punti della sentenza –e senza una valutazione comparativa delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione dell’art. 635 cod. pen.
Si adduce che, con errore non più emendabile, il Pubblico ministero ha contestato l’art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen. e non invece l’aggravante ex art. 635, comma quarto, cod. pen. i specificamente riguardante il danneggiamento all’interno di strutture sanitarie.
Si osserva che nel concedere la sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha omesso di subordinare il beneficio alla eliminazione del danno o allo svolgimento di lavori socialmente utili come richiesto dall’art. 635, comma quinto, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale ha motivato la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando il contesto di vita disagiato (si adduce che l’imputato è seguito dal S.e.r.t. e che agì in condizioni di scarsa lucidità) e il positivo contegn processuale.
Tale motivazione non risulta, per quel che rileva nel presente giudizio, contraddittoria, né manifestamente incongrua.
Deve ribadirsi t al riguardo che nella valutazione relativa alle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Rv. 259899).
Invece, ig il secondo motivo di ricorso è fondato.
Sussiste l’interesse del pubblico ministero a impugnare la sentenza che concede la sospensione condizionale della pena senza subordinarla all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 5, n. 15143 del 06/03/2025, Rv. 287913) e, nel caso in esame, in effetti, non è stato applicato l’art. 635, comma quinto, cod. pen. in base al quale per il reato ex art. 635 cod. pen. «la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si
oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per u tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, in diversa composizione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 19/01/2026