Sospensione condizionale della pena: quando il beneficio viene negato
La sospensione condizionale della pena rappresenta uno degli istituti più rilevanti del nostro ordinamento penale, agendo come uno strumento di rieducazione che evita l’ingresso in carcere per condanne lievi. Tuttavia, la sua concessione è subordinata a un rigoroso giudizio prognostico sulla condotta futura del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui limiti di questo beneficio, specialmente in relazione a reati gravi come lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Il caso: spaccio e diniego dei benefici
La vicenda trae origine dal ricorso di un imputato condannato per attività di spaccio. La difesa contestava sia l’entità del trattamento sanzionatorio sia il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente tutti i parametri previsti dal codice per la determinazione della pena e per la concessione dei benefici di legge.
La Suprema Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità della sentenza impugnata. I giudici hanno evidenziato come la gravità del fatto, desunta dalle modalità dello spaccio e dal quantitativo di droga, costituisca un ostacolo insormontabile per una valutazione benevola della personalità dell’autore.
Sospensione condizionale della pena e criteri di valutazione
Il punto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 164 del Codice Penale. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudice, nel formulare il giudizio prognostico, non ha l’obbligo di prendere in esame singolarmente ogni elemento indicato dall’art. 133 c.p. (come la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione).
Al contrario, l’autorità giudiziaria può legittimamente limitarsi a menzionare solo quegli elementi ritenuti prevalenti. Nel caso di specie, l’abitualità dell’attività di spaccio è stata considerata l’elemento cardine per negare il beneficio. Tale continuità criminale è stata interpretata come un indice di maggiore capacità a delinquere, rendendo probabile la futura commissione di nuovi reati.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Corte si fondano sulla coerenza logica del giudizio espresso nei gradi precedenti. È stato ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente motivato il diniego della sospensione condizionale della pena valorizzando la pericolosità sociale del soggetto. L’abitualità della condotta illecita non è solo un dato statistico, ma un elemento che qualifica negativamente la personalità dell’imputato, impedendo di formulare una prognosi favorevole sul suo futuro comportamento. La gravità oggettiva del reato, unita alla reiterazione, rende il beneficio incompatibile con le finalità di prevenzione generale e speciale del sistema penale.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che la sospensione condizionale della pena non è un diritto automatico del condannato, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice basata su prove concrete di ravvedimento o, quantomeno, sull’assenza di segnali di persistente pericolosità. Per chi opera nel settore legale, emerge chiaramente l’importanza di contestare non solo il fatto in sé, ma di lavorare sulla ricostruzione della personalità dell’assistito qualora si miri a ottenere benefici di legge. La decisione comporta inoltre pesanti conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Il giudice deve analizzare tutti i criteri dell’articolo 133 c.p. per negare la sospensione?
No, il giudice può limitarsi a indicare solo gli elementi ritenuti prevalenti per giustificare il diniego del beneficio.
Perché l’abitualità dello spaccio impedisce la sospensione della pena?
L’abitualità è considerata un indice di elevata capacità a delinquere e rende negativa la prognosi sulla futura astensione dal commettere reati.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto delle istanze, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39661 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39661 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo in merito al trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione evidenziando la gravità del fatto in ragione delle modalità dello spaccio e d quantitativo della sostanza stupefacente quale indici negativi di valutazione;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all’art. 164 comma primo c pen., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere beneficio; nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell’imputato è stata adeguatamente motivata con riguardo, oltre che alle modalità del fatto, con specifico riferimento al carattere abituale dell’attività di spaccio, considerata in modo non illogico i di una maggiore capacità a delinquere e della prognosi sfavorevole formulata sulla probabile reiterazione del reato.
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.