Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41121 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41121 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna – per quanto interesse – ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Parma aveva cond COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 388, comma 2, 513 e 635 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a del difensore;
che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di erronea app della legge penale in relazione al reato di danneggiamento, è inedito, posto che n dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impu il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cas
che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce l’erronea applicazione del penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del benefic sospensione condizionale della pena, è inammissibile, atteso che, per costante giurisp non vi è margine per il sindacato dì legittimità quando la decisione in ordine alla pe sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, come avvenuto nel esame, ove il giudice di merito (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata) ha ritenuto dì n effettuare un “positivo giudizio prognostico”, in considerazione «dell’atteggiamento prope commissione di condotte illegali» e «dell’assenza di ogni segno di resipiscenza»;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del rico pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27/09/2023