Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45041 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45041 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i tre motivi afferenti, rispettivamente, la ritenuta responsabilità, la manc concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate in sede di gravame avendo la Corte territoriale fornito adeguata risposta rilevando che: la responsabilit fosse evidente in ragione della determinante spinta rivolta nei confronti degli operanti c avevano il diritto di intervenire in quanto era in atto una aggressione nei confronti d compagna convivente; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata per la pessima condotta processuale che denotava assenza di rivisitazione dell’agito anche desunta dal tentativo del ricorrente di accusare la compagna di averlo calunniato; che adeguata valorizzazione è stata fatta della reazione posta in essere nei confronti degli operan che necessitò dell’intervento di altre due pattuglie; quanto alla sospensione condizionale del pena è stata valorizzata la consistenza del fatto; che, infatti, la valutazione in merit concedibilità della sospensione condizionale della pena non necessita dell’analisi di tutti elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente la indicazione di quelli ri prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.