Sospensione condizionale della pena: i criteri di diniego della Cassazione
La concessione dei benefici di legge nel processo penale non è un atto dovuto, ma il risultato di una valutazione complessa. In particolare, la sospensione condizionale della pena richiede un’analisi approfondita della personalità del reo e della gravità del reato commesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che i precedenti penali, anche se relativi a fattispecie diverse, possono pesare in modo determinante sul giudizio prognostico del giudice.
L’analisi dei fatti e il ricorso
Il caso riguarda un imputato condannato in secondo grado per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando principalmente due punti: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente tutti i parametri necessari per concedere tali benefici, limitandosi a una visione parziale della condotta.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello era solida e priva di vizi logici. Per quanto riguarda le attenuanti, la gravità del fatto, misurata attraverso le modalità dello spaccio e l’ingente quantitativo di droga, è stata ritenuta un indice negativo insuperabile. Sul fronte della sospensione condizionale della pena, la Corte ha confermato che il giudice non è obbligato a esaminare ogni singolo parametro dell’art. 133 c.p., potendo concentrarsi su quelli ritenuti prevalenti per formulare la prognosi di recidiva.
Il peso dei precedenti sulla sospensione condizionale della pena
Un elemento chiave della decisione è stato il rilievo dato a precedenti violazioni riguardanti la vendita di beni con marchi contraffatti. Sebbene si tratti di reati di natura diversa dallo spaccio, la Corte li ha considerati indici di una spiccata capacità a delinquere. Questo orientamento conferma che la sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata se il percorso di vita dell’imputato suggerisce un’alta probabilità di reiterazione del reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza risiedono nella corretta applicazione del potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione ha sottolineato che il giudizio prognostico negativo è stato adeguatamente supportato dal riferimento alla personalità dell’imputato e alle modalità concrete del fatto. Non è necessaria una disamina analitica di tutti gli elementi di legge se quelli selezionati dal giudice sono sufficienti a dimostrare l’inadeguatezza del beneficio richiesto. La presenza di condotte illecite pregresse, anche se non identiche a quella giudicata, costituisce un pilastro logico per negare la prognosi favorevole.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che la sospensione condizionale della pena è subordinata a una valutazione di meritevolezza che non può prescindere dalla storia criminale del soggetto. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento funge da monito sulla necessità di una condotta lineare per poter accedere ai benefici premiali previsti dal codice penale.
Quando può essere negata la sospensione condizionale della pena?
Il beneficio può essere negato quando il giudice, valutando la gravità del reato e i precedenti del reo, ritiene probabile che il soggetto possa commettere nuovi reati in futuro.
I precedenti per reati diversi influenzano la sospensione della pena?
Sì, il giudice può considerare anche violazioni di natura differente come indici di una maggiore capacità a delinquere e di una prognosi di recidiva sfavorevole.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è inammissibile?
L’inammissibilità rende definitiva la condanna e comporta l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39643 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39643 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego delle circostanze attenuanti ge inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello adeguata motivazione evidenziando la gravità del fatto in ragione delle modalità dello del quantitativo della sostanza stupefacente quale indici negativi di valutazione;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che in tema di sospensione condizionale della giudice, ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all’art. 164 comma pen., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per beneficio; nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell stata adeguatamente motivata con riguardo oltre che alle modalità del fatto, con riferimento alle altre violazioni in materia di vendita di beni recanti marchi, co modo non illogico indice di una maggiore capacità a delinquere e della prognosi sfav formulata sulla probabile reiterazione del reato;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della ca ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tre
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023