Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11243 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11243 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento a carico di:
NOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME,il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 settembre 2025, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in parziale accoglimento dell’istanza del Pubblico Ministero:
revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di Napoli del 28.6.2019, irrevocabile il 16.10.2019 che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa per fatto commesso il 22.1.2016;
revocava il beneficio concesso con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 4.12.2024, irrevocabile il 5.3.2025 che aveva condannato COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa
per reato commesso il 27.2.2018;
respingeva la richiesta di revoca della sospensione della pena concesso con sentenza della Corte di appello di Napoli del 26.4.2023, irrevocabile il 28.5.2023 emessa in parziale riforma della sentenza del 15.9.2020 del Tribunale di Napoli che aveva condannato COGNOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per reati commessi in epoca anteriore e prossima al 27.11.2017. Osservava che la richiesta andava rigettata in quanto nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato di detta sentenza (28.5.2023) non risultava commesso alcun delitto per il quale la condanna avrebbe avuto rilevanza ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. e che il pubblico ministero aveva erroneamente richiamato la sentenza sub 1), mentre la condanna per delitto anteriormente commesso deve intervenire nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede la revoca del beneficio.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Premette che la richiesta di revoca del beneficio concesso con la sentenza sub 2) ovvero quella pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 26.4.2023, irrevocabile il 28.5.2023, era fondata su un duplice motivo. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 2 cod. pen., si osservava che nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza era divenuta esecutiva un’altra sentenza (quella sub 3) relativa a reato commesso anteriormente e per il quale COGNOME aveva riportato condanna pena detentiva di mesi otto di reclusione, che, cumulata a quella inflitta con la sentenza sub 2) superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. Con il secondo motivo, proposto ai sensi degli artt. 164 e 168 cod. pen., osservava che il beneficio concesso con la sentenza sub 2) era stato erroneamente concesso in quanto la pena inflitta cumulata con quella comminata con la sentenza sub 1) superava i due anni di reclusione.
Evidenzia, quindi, che il giudice dell’esecuzione ha errato nel rigettare la domanda con riferimento alla sentenza sub 2), e formula, quindi, due motivi di ricorso ex art. 606 comma 2 lett. b) cod. proc. pen.
Con il primo motivo, eccepisce che il giudice dell’esecuzione non ha affatto preso in considerazione il primo motivo sul quale era fondata la richiesta di revoca, nonostante fosse decisivo. In tal modo ha violato il disposto dell’art. 164, comma 4 cod. pen. in quanto la pena inflitta con la seconda sentenza, cumulata a quella comminata con la prima supera i due anni, così realizzando i presupposti per la revoca ex art. 168, comma 3 cod. pen.
Con il secondo motivo, censura la decisione per essersi fondata sull’erroneo presupposto che la richiesta di revoca fosse stata formulata con riferimento alla sentenza sub 1), mentre era stata formulata con riferimento alla sentenza sub 3) ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. Evidenzia che, con riferimento a detta pronuncia ricorrono i presupposti per la revoca in quanto nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della
sentenza sub 2), ovvero al 28.5.2023, Ł intervenuta altra sentenza di condanna, quella di cui al punto 3) relativa ad un delitto commesso anteriormente al 5.3.2025 (data di irrevocabilità della sentenza sub 3) che ha inflitto una pena che sommata a quella sub 2) supera i limiti dell’art. 163 cod. pen.
Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza nella parte relativa alla richiesta di revoca del beneficio concesso con la sentenza sub 2).
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
L’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., dispone la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, «la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (Sez. 5 n. 25529 del 17/03/2023 Rv. 284930); e «l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056-01)» (Sez. 1, sentenza n. 43713 del 2024, non massimata).
Il Giudice dell’esecuzione, nell’esaminare la richiesta formulata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen., Ł incorso in un equivoco, avendo fatto riferimento alla sentenza sub 1), ovvero quella del Tribunale di Napoli del 28.6.2019, irrevocabile il 16.10.2019, mentre la richiesta era stata formulata con riferimento alla condanna sub 3) ovvero quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 4.12.2024, irrevocabile il 5.3.2025.
¨, pertanto, necessario che il giudice dell’esecuzione riesamini la questione alla luce di una corretta interpretazione dell’istanza.
Quanto al secondo motivo formulato ai sensi dell’art. 164, ultimo comma cod. pen., si osserva che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa piø di una volta. Tuttavia, il giudice nell’infliggere una nuova condanna può concedere un nuovo beneficio qualora le due pene, cumulate, non superino i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. ovvero, nel caso di
specie, i due anni di reclusione. Nel caso specifico, la condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione inflitta con la sentenza del 26.4.2023 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 28.5.2023 (sub 2) cumulata a quella di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, inflitta con la sentenza del Tribunale di Napoli del 28.6.2019, irrevocabile il 16.10.2019 (sub 1), supera gli anni due, con la conseguenza che l’imputato non poteva beneficiare della sospensione condizionale della pena una seconda volta.
Occorre, tuttavia, precisare che la revoca del beneficio concesso in violazione della norma menzionata Ł subordinata al preventivo esame del fascicolo del processo in cui Ł stata concessa per la seconda volta e contra legem la sospensione condizionale. Deve richiamarsi, in proposito, il principio espresso da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381 – 01, secondo la quale «Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio». Ne consegue che il giudicante, ove intenda procedere alla revoca del beneficio in base al disposto dell’art. 168 comma 3 cod. pen., in relazione alla fattispecie di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. pen. prima di procedere alla revoca del beneficio, dovrà preventivamente procedere all’esame del fascicolo della cognizione onde verificare che la causa ostativa alla concessione del beneficio risultasse dal certificato penale in atti.
Alla luce dei motivi esposti, l’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perchØ proceda a nuovo esame dell’istanza nel rispetto dei principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così Ł deciso, 03/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente