Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43934 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43934 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
lette le conclusioni del PG, in persona di S. COGNOME, che ha chiesto il rigetto del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, revocava nei confronti di NOME, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen. in relazione all’art. 164, quarto comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso con »sentenza del 26 settembre 2016, irrevocabile il 15 giugno 2017, individuata come sentenza sub 2 (recante condanna alla pena di anni uno di reclusione, che, cumulata a quella di anni due e mesi due di reclusione di cui alla sentenza sub 1, portava alla pena di anni tre e mesi due di reclusione eccedente i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.), e ha dichiarato inammissibile l’opposizio avverso la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 15/02/2019, irrevocabile il 16/10/2019 (sub 3), disposta dal Gip del Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 4 marzo 2022, e, quindi, ha respinto la relativa richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di ufficio, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione avverso la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 15/2/2019 (sub 3), irrevocabile i 16/10/2019.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 168, comma terzo, cod. pen. con riferimento all’art. 164, quarto comma, cod. pen. sulla causa di revoca in sede esecutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena (in relazione alle sentenze individuate sub 2 e 3)
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
il Presidente, sentito il collegio, ha riservato la deliberazione, ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. pen., all’udienza del 13 dicembre 2022 in collegamento da remoto via teams.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il giudice dell’esecuzione, provvedendo sulla richiesta del Pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale concessa al ricorrente con la sentenza sub 2, pur ritenendo che non sussistessero i presupposti di cui all’art.
168, primo comma, n. 2, cod. pen., come evidenziati dal richiedente, ha comunque proceduto alla predetta revoca ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen.
Ha, invero rilevato che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato concesso a NOME, con la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 26/9/2016, irrevocabile il 15/6/2017 (sub 2), in violazione dei limiti di cui all’art. 164 cod. pen., sussistendo nella specie la condizione ostativa prevista dall’ultima parte di tale norma, secondo cui la sospensione condizionale della pena può essere concessa anche in presenza di una precedente condanna a pena detentiva, anche non sospesa, purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
Infatti, con la sentenza sub 2 il prevenuto è stato condannato (con il suddetto beneficio) alla pena di anni uno di reclusione che, cumulata con quella di cui alla sentenza sub 1 di anni due e mesi due di reclusione (non sospesa), ha superato i limiti in questione.
Il Gip, quindi, ha disposto la revoca della sospensione ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., in quanto concessa in violazione dei limiti di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen., sulla base dei presupposti in fatto, ovvero il superamento dei limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen., di cui la difesa lamenta de tutto infondatamente la presunta mancata osservanza, posto che, anche tenuto conto della condizione di infra-ventunenne di NOME, il cumulo delle pene di cui alle due condanne in esame (sub 1 e 2) è pari ad anni tre e mesi due reclusione, e quindi superiore ad anni due e mesi sei di reclusione.
Non ricorre, pertanto, alcun errore di diritto nel percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, nei cui confronti, piuttosto, la difesa insiste con argomenti di merito (attinenti all’età del ricorrente) non correlati allo svilupp decisionale.
Quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Gip con ordinanza del 4/3/2022 in relazione alla sentenza sub 3, si rileva che contro detta ordinanza era esperibile solamente il ricorso per cassazione, e non l’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non trattandosi di un provvedimento emesso de plano, senza la celebrazione dell’udienza.
Il Giudice, quindi, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, non perché oggetto di precedente richiesta e coperta dal cd. “giudicato esecutivo” ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma in quanto non impugnabile con l’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
In definitiva, l’ordine di esecuzione emesso sulla base del c:umulo delle pene delle tre sentenze considerate è stato correttamente confermato.
Sulla base delle espresse considerazioni e a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 1 dicembre 2022, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 1 dicembre 2022, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2022