Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5018 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5018 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA in funzione di giudice dell’esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza epigrafata la Corte d’appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di quella città, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale monocratico di Venezia in data 3/03/2015, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza in data 10/07/2017, divenuta irrevocabile il 24/10/2017.
A ragione della decisione ha osservato che “l’imputato aveva già ottenuto il p richiesto beneficio con sentenza del Tribunale di Gorizia che lo condannava alla pena
di anni uno e mesi quattro di reclusione” e che “la nuova pena inflitta – pari ad ann uno e mesi quattro di reclusione – supera il predetto limite e che ciò costituisce una ipotesi di revoca del beneficio erroneamente concesso.
Avverso l’ordinanza di revoca ha proposto ricorso, a mezzo difensore abilitato, il condannato che, con un unico motivo, denuncia violazione dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 648 cod. proc. pen.
Invoca il principio di intangibilità del giudicato perché l’errore commesso dalla Corte d’appello di Venezia – che ha riconosciuto per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso al ricorrente dal Tribunale monocratico di Gorizia per una pena (di un anno e quattro mesi di reclusione) di identica entità, sicché il cumulo delle due pene irrogate ha superato il limite di due anni complessivi di reclusione (artt. 163 e 165 cod. pen.) – avrebbe potuto essere corretto solo con ricorso per cassazione del P.G., nella specie mai interposto; oltretutto la sentenza che ha inflitto la pena la cui sospensione è stata revocata è stata emessa il 10/07/2017 ed è divenuta irrevocabile il 24/10/2017, sicché il 24/10/2022 la pena si è certamente estinta ex art. 167 cod. pen., di talché il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto revocare il beneficio concesso rispetto a quella pena.
L’ordinanza è errata anche nel punto in cui afferma di aver deciso la revoca in conformità all’art. 676 cod. proc. pen., in luogo dell’art. 674 cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 10/12/2025, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.
Va premesso che l’art. 168 cod. pen. («Revoca della sospensione») disciplina distinte ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena:
il primo comma, che prevede quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenza obbligatoria”, consta di due numeri disciplinanti rispettivamente:
il caso di chi abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena e «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli» (nel senso che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n.
1, cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta, cfr. Sez. 1, n. 29728 del 13/06/2025, Sottile, non mass.; Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388-01; conf. Sez. U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01);
il caso in cui il condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all’art. 163» (nel senso che il presupposto di legittimità della revoca della sospensione condizionale per “altra condanna” in relazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile, v. Sez. 2, n. 42367 del 21/10/2005, Melignano, Rv. 23266901);
al secondo comma è prevista quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenza facoltativa” nel caso in cui «il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163»; in tal caso la revoca non è automatica ma richiede una valutazione discrezionale del giudice (della cognizione), il quale, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, «può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena» ed è perciò preclusa al giudice della esecuzione, la cui competenza è limitata ai soli casi di revoca di diritto (così Sez. 1 n. 42363 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277142-01; conf. Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina, Rv. 262329-01; Sez. 1, n. 22639 del 28/04/2004, Bagozza, Rv. 228912-01).
c) al terzo comma, infine, è prevista l’ipotesi che può definirsi della “illegittim genetica” (ma “obbligatoria” come quella prevista dal primo comma) introdotta dalla legge n. 128 del 2001, che ricorre qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative; la revoca «è disposta» anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’art. 444 cod. proc. pen. (nel senso che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione dovendo a tal fine acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, i fascicolo del giudizio: cfr. Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381-01; conf. Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv. 282084-01; cfr. altresì Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004-01).
2.1. Come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire, la differenza tra le ipotesi dei primi due commi dell’art. 168 cod. pen. e quella de terzo comma è netta: nei primi due casi il beneficio è stato, in origine, correttamente
riconosciuto, mentre la revoca è legata ad accadimenti successivi alla definitività della sentenza di condanna con la quale la sospensione condizionale della pena è stata concessa (“decadenza obbligatoria” nel primo comma e “facoltativa” nel secondo); nel caso del terzo comma, invece, la sospensione condizionale della pena è stata erroneamente ed irritualmente concessa sin dall’inizio, atteso che, già al momento della pronuncia della sentenza di condanna a pena sospesa, sussistevano cause ostative alla concessione del beneficio (“illegittimità genetica”).
2.2. La distinzione tra i diversi casi di revoca della sospensione condizionale della pena assume notevole rilievo, sostanziale e processuale, atteso che – come costantemente sostenuto in giurisprudenza e dottrina – mentre per le ipotesi di revoca obbligatoria di cui al primo e al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. il provvedimento ha natura meramente “dichiarativa”, considerato che la caducazione del beneficio deriva direttamente da effetti di diritto sostanziale che si producon ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato (da ultimo Sez. 1, n. 15823 del 06/03/2025, COGNOME, in motiv.), senza alcun margine di valutazione da parte del giudice, diversamente, nel caso di cui al secondo comma, il provvedimento revocatorio ha carattere “costitutivo”, richiedendo un preventivo vaglio in ordine all’indole e alla gravità del reato, ch implica inevitabilmente profili di discrezionalità, valutazione che resta preclusa si al giudice di appello, sia a quello dell’esecuzione (ad es. Sez. 2, n. 49898 dell’11/04/2018, COGNOME, Rv. 274301-01; Sez. 5, n. 42583 del 11/06/2015, COGNOME, Rv. 266412-01; Sez. 5, n. 11159 del 08/03/2006, COGNOME, Rv. 23398001; cfr. già Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, COGNOME, Rv. 210798-01).
2.3. Come autorevolmente ricordato da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004-01, le ipotesi di “revoca-decadenza” sono accomunate dal profilo caratterizzante che l’effetto giuridico della rimozione del beneficio si corr a fatti (commissivi o omissivi, materiali e/o giuridici) che sopravvengono alla pronuncia della sentenza di concessione della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, quali: la perpetrazione, nei termini stabiliti dall’art. cod. pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, per i quali si irrogata pena detentiva (cd. recidiva delittuosa); il mancato adempimento degli obblighi imposti (art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.); la pronuncia, entro gli stessi termini, di ulteriore condanna per delitto, anteriormente commesso, con irrogazione di sanzione che cumulata a quella precedentemente sospesa, ecceda i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.) nuova condanna per delitto che consente la revoca discrezionale in considerazione dell’indole e della gravità del reato (art. 168, secondo comma, cod. pen.). La revoca prevista dal terzo comma dell’art. 168 cod. pen. prescinde, invece, da qualsiasi
condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova, invece, fondamento nella inosservanza della legge penale che inficia la stessa concessione del beneficio.
2.4. Ancora, le ipotesi contemplate nei primi due commi dell’art. 168 cod. pen. si inquadrano a pieno titolo nella fisiologia dell’istituto della sospensio condizionale in quanto la temporanea sospensione dell’esecuzione della pena è per la sua stessa essenza giuridica sottoposta alle condiciones risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova, al fine, attuazione la prospettiva premiale dell estinzione del reato (art. 167, primo comma, cod. pen.) che costituisce il fondamento dell’istituto stesso. Diversamente, la revoca prevista nel terzo comma dell’art. 168 cod. pen. è affatto estranea a tale ambito: risulta, infatti, preordin all’eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso (cf. Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, COGNOME, non mass. in motiv. § 3).
Nel delineato contesto (diversificato) di disciplina, con i correlat (differenziati) poteri ed oneri di accertamento anche in relazione all’eventuale presenza agli atti di cause ostative note al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, occorre prendere atto che l’ordinanza impugnata non palesa espressamente quale specifica ipotesi di revoca ex art. 168 cod. pen. abbia applicato.
La laconicità motivazionale del provvedimento in epigrafe non la espone, tuttavia, alle censure che, infondatamente, sono state agitate dal ricorrente, dovendo escludersi il lamentato vizio (non già di mancanza di motivazione ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen., bensì) di violazione dell’art. 606, comma c), cod. proc pen. in relazione all’art. 648 cod. proc. pen. e all’art. 167 cod. pen.; parametr questi ultimi, erroneamente evocati.
3.1. Invero, la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’istanza (a sua volta generica, ivi citandosi solo l’art. 163 cod. pen.) proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso al COGNOME con sentenza della Corte di appello di Venezia del 10/07/2017 (irrevocabile il 24/10/2017), nel rilievo che “effettivamente l’imputato aveva già ottenuto il richiesto beneficio con sentenza del tribunale di Gorizia che lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione” e che “la nuova pena inflitta – pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione – supera il predetto limite”, ciò costituendo “una ipotesi di revoca del beneficio erroneamente concesso”.
Orbene, al netto degli erronei (ma ininfluenti) richiami normativi processuali che si leggono nell’ordinanza impugnata (ove si cita l’art. 676 in luogo dell’art. 674
cod. proc. pen.), di qualche refuso grafico e dell’incompleto richiamo all’art. 168 cod. pen. (senza indicazione del comma e/o il numero di riferimento), il tenore del provvedimento revocatorio, per come interpretabile alla luce del certificato del casellario in atti, consentono a questa Corte di legittimità di poter escludere che s verta nell’ipotesi facoltativa dell’art. 168, comma secondo, cod. pen. (che sarebbe stata preclusa al giudice dell’esecuzione) e di poter rilevare – ed affermare – che si verte nelle ipotesi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen. e, all’interno di queste, nella specifica sotto-ipotesi del n. 2, rispetto alla quale il giudice dell’esecuzion tenuto a provvedere, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice dell cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (così, ad es., Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, NOME, Rv. 279053-01; conf. Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156-01).
Difatti, come si evince ex actis, il ricorrente, già condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.600 di multa per ricettazione commessa il 22/03/2014 con sentenza del Tribunale monocratico di Gorizia del 26/03/2014, irrevocabile il 03/09/2015 (v. sub 1 casellario), ha riportato «un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all’art. 163» costituita dalla condanna (v. sub 3 casellario) ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 55.000 di multa) pronunciata dal Tribunale monocratico di Venezia con sentenza in data 3/03/2015, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza in data 10/07/2017, irrevocabile il 24/10/2017, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri commesso 1’11/07/2012.
3.2. Dunque, poiché il reato oggetto della sentenza sub 3 è stato commesso prima (11/07/2012) rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza sub 1 (03/09/2015), si verte sicuramente nella surrichiamata ipotesi di “decadenza obbligatoria” dell’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. (e non in quella di cui all’art. 168, comma terzo, cod. pen. implicitamente evocata dal ricorrente: v. postea § 3.3), di talché bene ha fatto il giudice dell’esecuzione, perché era nei suoi poteri revocare il beneficio della sospensione condizionale, essendo funzionalmente preposto alla rimozione (su richiesta del pubblico ministero), alla stregua di quanto dispone l’art. 674 cod. proc. pen. sulla base di fatti o eventi sopravvenuti all formazione del giudicato.
Alla luce di questa ricostruzione, identificata l’ipotesi revocatoria (rettamente applicata dall’impugnata ordinanza in quella di cui all’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., non è dato comprendere il richiamo al principio di irrevocabilità della sentenza stabilito dall’art. 648 cod. proc. pen. in riferimento al quale il ricorre ti p
ha dedotto – ma infondatamente – il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), co proc. pen., che va senz’altro escluso.
3.3. Dalla sequenza delle date sopra richiamate deve, altresì, escludersi in radice che fosse documentalmente nota al giudice della cognizione (Tribunale monocratico di Venezia), alla data della sua decisione (03/03/2015), la precedente sospensione condizionale riconosciuta dal precedente giudice della cognizione (Tribunale monocratico di Gorizia), in quanto quest’ultima concessa con sentenza di condanna divenuta irrevocabile successivamente (03/09/2015), sicché si pone neppure il problema della mancata acquisizione, per la doverosa verifica al riguardo, del fascicolo del giudizio, alla stregua di quanto sopra accennato.
3.4. Conclusivamente, non vertendosi in uno dei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen. – per i quali il giudice dell’esecuzione non potrebbe revocare la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pe.n., l’estinzione del reato (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, Rv. 286411-01; conf. Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, cit.) – le doglianze agitate nel ricorso, che pure evocano come fattore ostativo alla revoca l’avvenuta estinzione della pena (alla data del 24/10/2022, dieci anni dopo il 24/10/2017, data di irrevocabilità della sentenza della Corte d’appello di Venezia: v. pag. 2 ricorso), si rivelano destituite di fondamento.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.