Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 366 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 366 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a DIBER( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/serrtite le conclusioni del PG 5 . S GLYPH 4 2-0x; u t e lese, csa.til c..324/ 5-0 1.01~-t-ki GLYPH 4;4.1
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 10 febbraio 2022 la Corte di Appello di Campobasso – quale giudice della esecuzione – ha revocato la pena sospesa concessa a NOME COGNOME con sentenza del 29 giugno 2012 (definitiva il 5 novembre 2013).
1.1 In motivazione si precisa che, entro il termine dei cinque anni d irrevocabilità della sentenza, il COGNOME ha commesso altro delitto (in da dicembre 2015) per il quale ha riportato condanna alla pena di mesi cinque e gior dieci di reclusione, il che determina l’applicabilità della previsione di legge all’art. 168, comma n.1,cod.pen. .
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – NOME COGNOME, deducendo vizio di motivazione.
2.1 II ricorrente osserva che le due violazioni di legge penale (ricettazion primo caso e reingresso illegale nel territorio dello Stato, nel secondo caso) sono della stessa indole e, pertanto, non potrebbe trovare applicazione l’ipote revoca del beneficio di cui all’art.168 ; comma 1, n.1, cod.pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei moti addotti.
3.1 Osserva il Collegio che non vi è ragione alcuna per discostarsi dal consolid orientamento interpretativo per cui, ai fini della revoca della sospens condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., l’identità del del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento a contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulter delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (tra le molte, VI, n. 19507 del 22.3.2018, rv 273383). Nel caso in esame il fatto giudica posteriormente è pacificamente un delitto, il che rendeva obbligatoria la revo della sospensione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi a ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 settembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente