Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8262 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8262 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Porto San Giorgio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio delle statuizioni relative alla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e alla revoca della sospensione condizionale della pena sostituita, come da requisitoria scritta già depositata; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Ancona -in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Fermo il 13 luglio 2023 nei confronti di NOME COGNOME -riqualificava il reato di cui all’art. 640 -bis cod. pen. in quello p.e.p. dall’art. 316 -ter cod. pen. e, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, sostituiva la pena detentiva con quella pecuniaria, fissandola nell’importo di 24.000,00 euro.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due distinti motivi, con cui ha dedotto:
-violazione di legge, in relazione all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello revocato il beneficio della pena sospesa, che era stata concessa dal primo giudice, sulla scorta della dichiarazione resa dal difensore, presente in udienza in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore di fiducia del COGNOME, in tal modo operando una non consentita reformatio in peius ;
vizio di motivazione per omissione, per avere la Corte convertito la pena detentiva in quella pecuniaria, discostandosi in modo significativo dal minimo edittale e senza una congrua valutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Alla odierna udienza – che si è svolta alla presenza delle parti – il Pubblico Ministero e il difensore di fiducia dell’imputato hanno concluso come in epigrafe
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, mentre è infondato nel resto.
La Corte di appello con la sentenza impugnata -diversamente qualificato il fatto-reato nella ipotesti prevista dall’art. 316 -ter cod.pen. e rideterminato il complessivo trattamento sanzionatorio -ha, su istanza di parte, convertito la pena detentiva inflitta, pari a mesi quattro di reclusione, nella corrispondente pena pecuniaria, fissandola nell’ importo di 24.000,00 euro di multa. Ha, altresì, revocato il beneficio della pena sospesa, concesso dal Tribunale con la sentenza di primo grado.
Il ricorrente lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius nella parte in cui il Giudice del gravame, in assenza di appello del Pubblico Ministero e in mancanza di rituale e formale istanza proveniente dall’imputato -personalmente e/o per il tramite di procuratore speciale – ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, seppure ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con quella pecuniaria.
Lamenta, altresì, l’eccessività dell’importo della pena pecuniaria della multa, disposta in sostituzione della pena detentiva, e la violazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen.
Occorre in premessa precisare che il reato ascritto all’imputato , stando alla contestazione e alla ricostruzione operata dai Giudici di merito, si colloca in un arco temporale, compreso tra novembre 2017 e agosto 2018. Il tempus commissi delicti assume, nel caso specifico, una sua rilevanza ai fini della individuazione della disciplina normativa applicabile in tema di valutazione della istanza avanzata dal COGNOME nel corso del giudizio di appello – volta alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Ed invero, in considerazione della data di consumazione del reato, il Giudice procedente dovrebbe applicare la disciplina dettata, in tema di sanzioni sostitutive, dagli artt. 53 e ss. nella originaria formulazione prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva, tuttavia, la possibilità di applicare le nuove disposizioni introdotte, in tema di pene sostitutive, dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia).
La disciplina prevista in tema di sanzioni e/o pene sostitutive ha, infatti, natura sostanziale, di guisa che soggiace alla regula iuris dettata dall’art. 2 , comma 4, cod. pen., a tenore del quale la legge sopravvenuta, qualora più favorevole al reo, si applica anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.
Stando, poi, alla disciplina transitoria, le nuove norme introdotte dal citato d.lvo n.150 sono direttamente applicabili da parte del Giudice del procedimento di cognizione, con l’unica eccezione del giudizio di legittimità, se esso sia in corso come nel caso di specie – alla data del 30 dicembre 2022, momento di entrata in vigore della Riforma Cartabia.
4.1. In questa prospettiva ermeneutica, occorre, dunque, individuare la disciplina maggiormente favorevole per il COGNOME.
Soccorrono, a tal fine, i consolidati principi di diritto, enunciati da questa Corte che ha ribadito come la individuazione del regime di maggior favore per il reo debba essere operata in concreto, ossia comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo, stante il valore assoluto del principio di irretroattività della norma meno favorevole (in tal senso, tra molte, Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016, dep. 2017, A., Rv. 268805 -01; Sez. 4, n. 50047 del 24/10/2014, Ferrante, Rv. 261176 – 01).
Una volta accertata la più favorevole fra le due discipline normative succedutesi nel tempo, l’interprete deve applicare in toto quella ritenuta più mite, ed integralmente trascurare l’altra, a prescindere se per taluni marginali aspetti, questa seconda potrebbe apparire anche più favorevole, dovendo la valutazione sulla natura di lex mitior essere riferita alla disciplina nel suo complesso e non a taluni specifici aspetti di essa ( ex multis , Sez.3, n. 41621 del 20/12/ 2006, Panichi, Rv. 235739; Sez. 3, n.14198 del 25/05/2016, COGNOME, Rv. 270224).
4.2. Ebbene, in relazione al caso specifico, va considerato che NOME COGNOME ha beneficiato della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. e che la disciplina, introdotta dal d.lvo n.150, preclude l’accesso alla sostituzione /conversione della pena detentiva breve nel caso di concessione della pena sospesa. Infatti, l ‘attuale testo normativo previsto dall’art. 545 bis , comma 1, cod. proc. pen, dispone testualmente che « uando pronuncia sentenza di condanna e la pena detentiva inflitta non supera i quattro anni, il giudice, qualora non ritenga di concedere la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale, dà avviso alle parti che ri corrono le condizioni per sostituire la pena detentiva…”.
Una tale preclusione non è, invece, operativa in relazione alla disciplina, antecedente alla Riforma Cartabia e in vigore al momento della commissione del reato, prevista dalla citata legge n. 689. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente chiarito che «è illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti l’istanza di sostituzione della pena detentiva solo perché condizionalmente sospesa, stante la compatibilità della sospensione condizionale con la pena sostitutiva» (Sez. 2, n. 40221 del 10/07/2012, COGNOME, Rv. 253447; in senso conforme, cfr. Sez. 5, n. 18731 del 11/04/2007, COGNOME, Rv. 236927).
4.3. Quindi, operando il raffronto globale e complessivo tra la disciplina in tema di sanzioni sostitutive, introdotta dalla legge n. 689, e la disciplina in tema di pene sostitutive, introdotta dal d.lvo n. 150, è senza dubbio più favorevole la legge n. 689 in tema di sanzioni sostitutive, che appunto consente il cumulo tra il beneficio della sospensione condizionale della pena e la sanzione sostitutiva.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, non si è attenuta alla indicata regula iuris .
E’, dunque, incorsa nel vizio di violazione di legge, là dove, dovendo applicare la disciplina normativa prevista dalla legge n. 689, ha disposto la revoca del beneficio di cui all’art. 163 cod. pe n., al fine di convertire la pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria della multa.
5.1. Diversamente, una volta disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, non sono censurabili le valutazioni dei giudici di appello in relazione al quantum debeatur .
In forza dei principi di diritto già enunciati, secondo cui occorre applicare la disciplina complessivamente ritenuta più mite, occorre fare riferimento alla norma prevista dall’art. 135 cod. pen. nel testo vigente ante Riforma Cartabia, a tenore della quale -ai fini del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive- il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
5.2. Ne consegue che la Corte di appello, nel fissare l’importo della pena pecuniaria nella somma di 24.000,00 euro, si è attestata su importi al di sotto del minimo edittale, errando nel calcolo a favore dell’imputato .
Di qui l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
In forza di tali premesse, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla sola revoca del beneficio della pena sospesa che va dunque eliminata. Il ricorso va invece rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, che elimina e rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, 04/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME NOME