Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 504 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 504 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOSCOREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 21 ottobre 2022 dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di cui al capo 2) dell’imputazione (art. 5, d.lgs. n. 74/2000 per l’anno d’imposta 2011) per intervenuta prescrizione e, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per i residui reati di cui ai capi 1) (art. 4, d.lgs. n. 74/2000 per l’anno d’imposta 2012) e 3) (art. 5, d.lgs. n.
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74/2000 per l’anno d’imposta 2014) in mesi dieci di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia la “violazione dell’ art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 533, comma 1, 546, lett. e) e 605 c.p.p. in relazione ai residui capi 1) e 3) della rubrica”. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe fondato l’affermazione di responsabilità, in particolare con riferimento all’elemento intenzionale, valorizzando elementi relativi all’anno d’imposta 2011, per i quali il reato era stato dichiarato prescritto, “senza una adeguata analitica differenziazione dei singoli periodi d’imposta”. Secondo il ricorrente “non sarebbe possibile fondare la decisione su elementi di natura induttiva come i fatti del 2011… mai accertati”, con conseguente “erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione”.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all’art. 163 c.p. Il ricorrente censura la decisio della Corte di appello di negare la sospensione condizionale della pena, ritenendola “inspiegabile” e “immotivata”. Si evidenzia una presunta contraddittorietà logica tra la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena, da un lato, e il diniego del beneficio, dall’altro. La motivazione, basata sulla presenza di due pregiudizi a carico dell’imputato che non permetterebbero la formulazione di un giudizio prognostico favorevole quanto alla futura astensione dal commettere reati, sarebbe, ancora, insufficiente, in quanto, pur ammettendo che il beneficio sarebbe astrattamente concedibile, lo si esclude per il pericolo di reiterazione dei reati senza approfondire l’indagine considerando l’età avanzata del ricorrente e la risalenza nel tempo dei fatti sanzionati. Si richiamano, infine, due precedenti, uno delle Sezioni unite (n. 22533/2018) e una della Sez. 2 ( n. 2742/2021) a sostegno del motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso è inammissibile risultando fondato su argomenti generici, in quanto non si confrontano con la motivazione contestata, o manifestamente infondati.
La difesa lamenta il rilievo che la Corte di appello ha dato, nel ragionamento probatorio volto a ricostruire i coefficienti psicologici che animarono le inadempienze accertate, a quanto emerso in relazione all’annualità 2011, per la quale è intervenuta declaratoria di prescrizione.
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Sennonché il percorso argomentativo che sorregge la condanna è molto più articolato di quanto rappresentato nel ricorso e ricostruisce la complessiva condotta tenuta nei confronti dell’Erario dall’imputato attraverso la valorizzazione di una pluralità di elementi fattuali dai quali è stata desunta la sussistenza del dolo specifico di evasione.
Le circostanze specifiche e convergenti ritenute dimostrative del dolo possono essere così sintetizzate:
l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per le annualità 2011 e 2014; la presentazione, per l’anno d’imposta 2012, di una dichiarazione con i quadri totalmente non compilati, condotta del tutto in linea con la condotta omissiva dell’anno precedente e successivo;
il “sensibile scostannento delle soglie di punibilità per gli anni di imposta 2011 e 2012”;
la “mancata consegna ai consulenti fiscali, nonostante ripetuti solleciti, dei documenti contabili che sarebbero stati necessari per la ricostruzione delle movimentazioni economiche patrimoniali della società”;
il comportamento successivo alla contestazione, consistito nel “mancato versamento delle imposte neppure all’esito della avvenuta contestazione”.
1.1 Lo scenario ricostruito nella sentenza impugnata, pertanto, ricostruisce dettagliatamente gli elementi relativi all’anno d’imposta 2011 e li inserisce in un mosaico ben più ampio la cui unica chiave di lettura è costituita dalla sussistenza del dolo di evasione richiesto dalle norme incriminatrici contestate.
L’utilizzazione degli elementi relativi all’anno d’imposta per cui è intervenuta la prescrizione non integra alcun vizio di motivazione in quanto con “l’estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce il quale, ove abbia rilevanza per l’accertamento della sussistenza di un altro reato, può spiegare la sua funzione probatoria, sempre che il giudice voglia utilizzarne l’esistenza e dia contezza, con congrua motivazione, del suo accertamento (Sez. 5, n.548 del 09/12/1992 – dep. 1993, COGNOME, Rv. 192754).” (Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019, dep. 2020, Gironi, Rv. 278921 – 01).
Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha valorizzato la condotta omissiva del 2011 ritenendola un tassello di un più ampio e protratto disegno evasivo, logicamente connesso alle condotte degli anni successivi.
Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello ha motivato il diniego del beneficio affermando che “a carico del ricorrente gravano già due pregiudizi e ciò impedisce di formulare un ragionevole giudizio prognostico favorevole quanto alla futura astensione dal commettere altri reati-.
La Corte distrettuale, quindi, valorizza, al fine del giudizio prognostico, entrambi i reati riportati nel certificato del casellario e, quindi, la condanna a pena detentiva per il delitto di calunnia del 2018 per fatti del 2015 e il decreto penale di condanna emesso il 13/9/1995 dal GIP della Pretura di Bolzano che aveva irrogato, per il delitto di cui all’art. 464 c.p., la pena di € 103,29.
2.1 La valutazione del decreto, però, integra la violazione di legge denunciata.
Il testo dell’art. 460 comma 5 vigente alla data di esecutività del decreto (13/10/1995) prevedeva: ” 5. Il decreto penale di condanna anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo”.
L’art. 37 I. 16/12/1999 n. 479 ha, poi, modificato il testo della disposizione nei termini di seguito riportati: “Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.
Circa l’efficacia temporale della novella, questa Corte ha chiarito che “l’art. 460, comma 5 cod.proc.pen., nel testo introdotto dall’art. 37, comma 2, lett. b), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 – in base al quale nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo il reato è estinto se, entro i termini previsti, l’imputato non commette altri reati – deve essere considerata “norma sostanziale”, in quanto ha introdotto una nuova causa di estinzione del reato, con la conseguenza dell’applicabilità del principio del “favor rei”, posto dall’art. 2, comma 3 cod. pen, in materia di successione di leggi penali del tempo, anziché del principio “tempus regit actum” stabilito per la disciplina processuale” (Sez. 3, n. 9898 del 24/01/2003, COGNOME, Rv. 224794 – 01; Sez. 1, n. 2907 del 14/01/2005, COGNOME, Rv. 230832 – 01; Sez. 5, n. 27988 del 20/05/2004, COGNOME, Rv. 228683 – 01).
2.2 Il reato oggetto del decreto penale di condanna, conseguentemente, doveva ritenersi ormai estinto e, quindi, per espressa volontà del legislatore, non poteva costituire oggetto della prognosi di pericolosità formulato dalla Corte territoriale.
Tale risultanza rientra nell’ambito della censura mossa dal ricorrente alla sentenza. Già con il gravame era stato dedotto, sia pure ai fini della concessione delle attenuanti generiche, che l’imputato era gravato da una sola condanna. Il ricorso, poi, contesta la prognosi di pericolosità sull’assunto che non trovava giustificazione nei precedenti a tal fine valorizzati dalla Corte territoriale.
2.3 La fondatezza del secondo motivo impone di verificare se per taluno dei reati per cui è intervenuta condanna sia giunto a compimento il termine prescrizionale.
È noto, infatti, che “anche i motivi di censura inerenti la sospensione condizionale della pena sono idonei alla valida instaurazione del rapporto processuale ai fini della declaratoria di estinzione del reato (si vedano in tal senso: Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Rv. 263649-01; Sez. 1, n. 27776 del 01/07/2008, Rv. 240861-01; Sez. 1, n. 47679 del 15/10/2004, Rv. 230186-01)” ( Sez. 5, n. 46983 del giorno 11/11/2024, S.).
I periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale intervenuti, tuttavia, impediscono di pervenire a una declaratoria di estinzione dei reati. Nel primo grado del processo sono intervenuti, complessivamente, gg. 274 giorni di sospensione, in essi computato anche il rinvio disposto all’udienza del 24/5/2022 in accoglimento della richiesta di concessione di “un termine a difesa” avanzata dall’AVV_NOTAIO, risultando l’istanza formulata fuori dalle ipotesi di cui all’art. 108 c.p.p. (in tal senso Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552 – 02). I periodi di sospensione intervenuti nel processo di appello sono pari, complessivamente, a gg. 431 (dal 24/11/2023 al 14/2/2025).
Considerate le sospensioni intervenute, complessivamente pari a gg. 705, la prescrizione non risulta maturata per nessuno dei reati ritenuti: per il reato di cui al capo 1), infatti, il termine sarebbe giunto a scadenza il 4/12/2025 e, per il reato di cui al capo 3), il 3/12/2027.
La sentenza va, quindi, annullata limitatamente al punto concernente l’applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilit della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 20/11/2025