Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40364 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40364 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALE MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della Corte d’appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, disponendone l’applicazione; dichiararsi nel resto l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO nell’interesse della parte civile COGNOME NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto, con condanna in favore della parte civile per le spese sostenute nel grado;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha riformato la decisione di assoluzione pronunciata nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Vercelli in data 27 gennaio 2020, in ordine al reato di truffa, affermando la responsabilità dell’imputato con condanna alle pene di giustizia e al risarcimento in favore della parte civile.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 640 cod. pen., e vizio dell motivazione; pur avendo la Corte provveduto a rinnovare l’istruttoria dibattimentale, era mancata la necessaria motivazione rafforzata per ribaltare il giudizio assolutorio
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione agli artt. 163 e 175 cod. pen., oltre che omessa motivazione da parte del giudice di appello che, pur in presenza di dati obiettivi idonei a fondare il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, non aveva considerato le richieste formulate all’esito del giudizio di primo grado e non aveva argomentato le ragioni del diniego dei benefici richiesti.
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020 n. 176, applicabili ai sensi dell’art. 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato dall’art. 5 duodecies, comma 1, dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022 n. 199).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La Corte territoriale ha indicato in dettaglio i risultati probatori (pagg. 10-11), acquisiti anche attraverso la disposta rinnovazione dell’istruttoria, che hanno fatto emergere l’esistenza di una specifica attività decettiva posta in essere dall’imputato per indurre la committente a ritenere eseguiti lavori che, invece, erano del tutto apparenti (per le modalità esecutive, per gli stratagemmi adottati, per l’inesistenza delle comunicate difficoltà personali dell’appaltatore, che nello stesso torno di tempo aveva dato disponibilità a terzi per l’esecuzione di analoghi lavori) e miravano a simulare lo svolgimento dell’incarico ricevuto; in tal modo, la
decisione ha smentito in termini netti l’ipotesi posta a base della sentenza assolutoria che aveva ritenuto di poter ravvisare, al più, un inadempimento di natura civilistica nel mancato completamento dei lavori.
Si tratta di linea argomentativa che rispetta lo standard della motivazione rafforzata necessaria per sovvertire la pronuncia assolutoria, avendo destrutturato in toto le ragioni logiche che avevano condotto ad escludere la responsabilità dell’imputato.
1.2. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Insegna la giurisprudenza di legittimità che «il mancato esercizio del poteredovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione ci legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato’da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in a ppello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado. (Fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la circostanza attenuante del risarcimento del danno)» (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 – 02, seguendo Sez. Unite, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 0).
Dagli atti processuali risulta che in sede di conclusioni formulate nel giudizio di primo grado (risoltosi favorevolmente per l’imputato con la pronuncia assolutoria) la difesa dell’odierno ricorrente aveva richiesto, in via subordinata, l’irrogazione della pena nel minimo e la concessione dei doppi benefici (v. la sentenza del Tribunale, pag. 2 nel riassunto delle conclusioni delle parti); sicché incombeva sul giudice dell’appello, una volta riconosciuta la responsabilità dell’imputato, l’onere di valutare la concedibilità dei detti benefici sollecitati n corso del giudizio di primo grado.
2. Al rilievo del vizio motivazionale su indicato, consegue la possibilità per la Corte, giusta il disposto dell’art. 623, lett. L) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, COGNOME, Rv. 281028 – 0; Sez. 5, n. 52292 del 15/11/2016, COGNOME, Rv. 268747 – 0), di verificare la sussistenza in atti, e senza necessità di accertamenti in fatto, di tutti gli elementi desumibili dal contenuto delle decisioni di merito per concedere quei benefici (considerando l’assenza di precedenti condanne, attestata dal certificato del casellario, e valutando gli elementi fattuali e gli indici di cui all’art. 133 cod. pen., presi in esame dalla Corte territoriale
l’esito positivo di tale valutazione conduce alla concessione al ricorrente del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale richiesto da privati.
Nessuna statuizione va adottata in relazione alla richiesta della parte civile di liquidazione delle spese relative al presente grado di giudizio: è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento che riconosce alla parte civile il diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali nel giudizio di legittimità, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’imputato, anche nelle ipotesi di trattazione scritta (Sez. Unite, n. 877 del 14/0 .7/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886 – 01, nella motivazione; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551 – 02), purché la parte civile «abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 – 01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 – 01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, COGNOME, Rv. 278834 – 0).
La difesa della parte civile ha depositato telematicannente una nota in cui, dopo aver formulato esclusivamente il tenore delle conclusioni (chiedendo il rigetto ovvero la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, senza argomentazione alcuna a sostegno di quelle conclusioni rispetto al contenuto dell’impugnazione proposta), ha chiesto la condanna alle spese del ricorrente; sicché non ricorrono le ricordate condizioni per la liquidazione delle spese in favore della parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, che concede.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Nulla per le spese della parte civile. Così deciso il 4/7/2023