Sospensione condizionale della pena e recidiva: la decisione
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui presupposti necessari per il mantenimento o la concessione della sospensione condizionale della pena. Il caso esaminato riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva disposto la revoca del beneficio precedentemente concesso. La questione centrale ruota attorno alla compatibilità tra la recidiva e la possibilità di godere della sospensione dell’esecuzione della pena.
Il caso e il ricorso in Cassazione
L’imputato lamentava un’omessa valutazione da parte dei giudici di secondo grado in merito alla revoca del beneficio. Secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe motivato adeguatamente le ragioni per cui la sospensione condizionale non potesse essere confermata o concessa nuovamente. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato tali doglianze, definendole manifestamente infondate e generiche.
La pericolosità sociale come limite al beneficio
La decisione chiarisce un punto fondamentale: quando il giudice di merito accerta la pericolosità sociale dell’imputato per fondare l’aggravante della recidiva, tale valutazione ha un impatto diretto sui benefici di legge. La sospensione condizionale della pena richiede infatti che il giudice possa formulare una prognosi favorevole sul futuro comportamento del condannato. Se viene accertata una spiccata pericolosità, tale prognosi viene meno automaticamente.
Implicazioni della recidiva sulla seconda sospensione
La legge consente, a determinate condizioni, di usufruire della sospensione condizionale per una seconda volta. Tuttavia, questo secondo riconoscimento è subordinato a un rigore valutativo ancora maggiore. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che le ragioni poste a fondamento della recidiva fossero di per sé sufficienti a giustificare il diniego del beneficio, rendendo superflua una motivazione ulteriore e specifica sulla revoca.
Le motivazioni
La Cassazione ha stabilito che il riferimento espresso alla pericolosità dell’imputato e alla sua recidiva costituisce una motivazione implicita ma esaustiva. Non è necessario che il giudice dedichi un paragrafo separato alla sospensione condizionale se i fatti accertati escludono in radice la possibilità di una prognosi favorevole. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile per mancanza di rilievi puntuali idonei a scardinare tale logica giuridica.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la condotta recidivante è un ostacolo quasi insormontabile per chi aspira alla sospensione della pena. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma del rigore con cui la Suprema Corte tratta i ricorsi privi di fondamento tecnico.
Si può ottenere la sospensione condizionale se si è recidivi?
È molto difficile, poiché la recidiva indica una pericolosità sociale che solitamente impedisce al giudice di formulare la prognosi favorevole necessaria per il beneficio.
Cosa accade se il giudice non motiva specificamente la revoca della sospensione?
La motivazione può essere considerata implicita se il giudice ha già ampiamente argomentato sulla pericolosità dell’imputato e sulla sussistenza della recidiva.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1709 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1709 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il motivo relativo alla omessa valutazione del motivo di appell sulla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena manifestamente infondato oltre che generico, atteso che nella motivazione della sentenza impugnata viene fatto espresso riferimento alla pericolosi dell’imputato, posta a fondamento della recidiva, per cui deve valutarsi implic anche la motivazione sulle ragioni del diniego della pena sospesa e del conseguenziale revoca del beneficio disposto con la precedente condanna, atteso che la concessione del beneficio per una seconda volta presuppone comunque una valutazione di prognosi favorevole che è stata esclusa per le stesse ragioni po a fondamento della recidiva e che il ricorrente neppure ha censurato con rili puntuali ;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si sti equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa dell ammende.
Il Co sigliere estensore
Così deciso il 19 dicembre 2022
Il Pre d-