Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9103 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9103 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1622/2025
NOME COGNOME
UP – 17/12/2025
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE DI APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del COGNOME e di rigettare il ricorso del COGNOME.
Con sentenza dellÕ8 febbraio 2022, il Tribunale di Marsala Ð per quanto qui di interesse Ð ha condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Con sentenza pronunziata il 15 maggio 2024, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo, con riferimento alla posizione del COGNOME, la continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quello giˆ giudicato con la sentenza del Tribunale di Marsala del 7 marzo 2018 (irrevocabile il 23 aprile 2018) e rideterminando la pena inflitta al COGNOME.
Secondo lÕimpostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, Çdopo aver divelto, con l’utilizzo di un attrezzo per tagliare il ferro (flex), uno dei portoni dÕingresso della ditta in fallimento RAGIONE_SOCIALE, si sarebbero impossessati Çdi diverso materiale elettrico custodito all’interno dei locali dell’azienda, sottraendolo al fallimentoÈ.
Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori.
Il ricorso di NOME COGNOME, si compone di un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, in relazione allÕart. 192 cod. proc. pen.
Rappresenta che la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’ipotesi accusatoria Çsulla scorta della mera convergenza di due datiÈ: alle ore 20.30 del 5 febbraio 2018 il sig. NOME COGNOME, guardia giurata in servizio presso lÕistituto di vigilanza ÒLa GuardiaÓ, era intervenuto presso la sede della RAGIONE_SOCIALE in fallimento, constatando che erano Çstate tagliate le anteÈ per accedere al magazzino; successivamente, alle ore 00.30 del 6 febbraio 2018, una pattuglia dei Carabinieri aveva sottoposto a controllo una Fiat Punto di colore bianco, al cui interno venivano rinvenuti un flex marca Parkside, con disco inserito e rovinato, nonchŽ materiale elettrico recante, in alcuni pezzi, la scritta RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva Çdel requisito della molteplicitˆ di indizi, avendo i giudici di merito ritenuto sufficientemente riscontrata l’ipotesi accusatoria sulla scorta dell’unico dato indiziario rappresentato dalla presenza di materiale elettrico rinvenuto all’intero della vettura Fiat Punto riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE. La sentenza impugnata sarebbe Çmanifestamente viziata da difetto di motivazione poichŽ non sorretta da una valida piattaforma indiziaria dotata del carattere della gravitˆ, precisione e concordanza, requisiti richiesti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.È.
Il ricorso di NOME COGNOME, si compone di un unico motivo, con il quale deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 164 cod. pen.
Rappresenta che la sentenza impugnata ha esteso il beneficio della sospensione condizionale della pena al reato oggetto del presente procedimento, subordinandolo alla prestazione di attivitˆ non retribuita a favore della collettivitˆ. Tale statuizione, secondo il ricorrente, sarebbe viziata poichŽ, nel caso in cui venga riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti giˆ giudicati e quelli oggetto di nuovo processo, la pena complessiva deve essere considerata come derivante da unÕunica condanna per reato continuato. In tale ipotesi, la concessione della sospensione condizionale, trattandosi di prima applicazione, non comporterebbe obbligatoriamente la subordinazione allÕadempimento di uno degli obblighi previsti dallÕart. 165 cod. pen.
Il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato, mentre, invece quello di NOME COGNOME deve essere accolto.
Il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato.
LÕunico motivo di ricorso, invero, è infondato.
Non risulta affatto vero che i giudici di merito abbiano ritenuto fondata l’ipotesi accusatoria sulla scorta di un unico indizio, rappresentato dal rinvenimento del materiale elettrico all’intero della vettura.
I giudici di merito, infatti, facendo buon governo dei principi regolatori della prova indiziaria e dei criteri di congruitˆ e logicitˆ della motivazione, correttamente hanno tratto la prova della responsabilitˆ penale degli imputati dai seguenti elementi: a distanza di tre ore e mezzo dalla perpetrazione di un furto di materiale elettrico nei locali della ditta RAGIONE_SOCIALE, realizzato mediante il taglio delle ante della porta del magazzino, veniva notata dai Carabinieri una Fiat Uno Bianca, il cui conducente, allÕintimazione COGNOME, invece di fermarsi accelerava, tentando la fuga; lÕauto (a bordo della quale si trovavano il COGNOME e il COGNOME) veniva bloccata solo dopo lungo inseguimento; a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti nella disponibilitˆ degli imputati uno strumento atto al taglio (un Flex marca Parkside con la parte del disco inserito e molto rovinato) e svariato materiale elettrico recante il marchio RAGIONE_SOCIALE; il curatore fallimentare riconosceva nel materiale rinvenuto nellÕauto i beni sottratti poche ore prima dal magazzino.
Gli indizi, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sono più di uno: il rinvenimento del materiale sottratto; la disponibilitˆ di un attrezzo per tagliare il ferro, ossia il flex con la parte del disco inserito e molto rovinato; la
condotta tenuta dagli imputati, che tentavano di darsi alla fuga. Nel resto, le censure del ricorrente sono del tutto generiche e assertive; va solo rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcun effettivo travisamento di prova o vizio logico risultante dal testo della sentenza nellÕindividuazione e nella valutazione di tali indizi.
il ricorso di NOME COGNOME deve essere accolto.
LÕunico motivo di ricorso è fondato.
Va, invero, rilevato che, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra i fatti oggetto di due separati giudizi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, la pluralitˆ di condanne Çè assimilabile ad una condanna unica per l’unico reato continuatoÈ (cfr. Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, COGNOME, Rv. 272352; Sez. 1, n. 5525 del 19/10/2023, COGNOME, n.m.). La subordinazione alla prestazione di attivitˆ non retribuita a favore della collettivitˆ, conseguentemente, non è obbligatoria, ma, trattandosi sostanzialmente di prima applicazione del beneficio, risulta affidata alla discrezionalitˆ del giudice e non pu˜ prescindere dalla non opposizione dell’imputato.
La sentenza impugnata, dunque, in relazione alla posizione del COGNOME, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Il ricorso del COGNOME, invece, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Annulla la sentenza impugnata in relazione allÕimputato COGNOME NOME, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso, il 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME