Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37340 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37340 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata in Gran Bretagna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 del Tribunale di Modena
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Modena ha condannato NOME alla pena di 2.600 euro di ammenda perché ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, a lei ascritto perché, quale legale rappresentante dalla RAGIONE_SOCIALE, in concorso con RAGIONE_SOCIALE, detentore degli animali, smaltiva illecitamente rifiuti, mescolando del letame con terre e rocce da scavo, che successivamente distendeva su una superficie di circa 600 mq. Fatto accertato il 19 luglio 2022.
Avverso l’indicata sentenza, l’imputata, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che deducono:
2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alle valutazione delle prove, posto che la teste COGNOME ha affermato che il 19 luglio 2022, al momento del sequestro, era presente terreno da scavo misto a rocce e letame, mentre il teste COGNOME ha precisato che, all’esito delle analisi, era unicamente la presenza di materiale vegetale e terra, senza tracce né di letame, né di rocce. Stante la contraddittorietà della prova, il Tribunale avrebbe dovuto perciò emettere sentenza assolutoria;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
2.3. violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in rela zione al mancato riconoscimento dei benefici di legge, posto che il precedente a carico dell’imputata non è ostativo, sicché il Tribunale ha violato il disposto dell’ar 164 cod. pen.
In data 10 giugno 2025, il difensore ha inviato memoria che, nel riprendere le argomentazioni dinanzi indicate, insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo, essendo gli altri inammissibili.
Il primo motivo è inammissibile, perché deduce censure di fatto, peraltro meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, e perché, lungi dall’evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare pr
ricostruttivi della vicenda, che esulano dal perimetro stabilito dell’art. 606 co proc. pen.
2.1. Invero, il Tribunale ha appurato che l’illecito smaltimento di rifiuti e stato realizzato mescolando del letame con terre e rocce, come risulta, in maniera inequivoca, sia dal verbale di sequestro del 19 luglio 2022, avente ad oggetto “rifiuti costituiti da letame di cavallo e terre e rocce da scavo uniformemente distribuiti” (p. 8 della sentenza), verbale peraltro sottoscritto della ricorrente sen alcuna contestazione, sia dalla deposizione del teste COGNOME (analiticamente analizzata alle p. 6-8 e a p. 11 della sentenza impugnata); di conseguenza, la condotta in esame integra certamente il reato contestato, posto che le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. a condizione che provengano da attività agricola e siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività (Sez. 3, n. 45113 del 28/10/2022, Dì, Rv. 283776 – 01): condizione del tutto assente nel caso in esame.
2.2. Si rileva, infine, che non sussiste alcuna contraddizione tra quanto accertato dai c.c. al momento del sopralluogo e l’esito delle analisi effettuate da personale dell’RAGIONE_SOCIALE, che erano state disposte al solo scopo di accertare se le terre e le rocce da scavo contenessero anche sostanze pericolose (cfr. p. 4 e 5 della sentenza impugnata), e considerando che la presenza di letame (chiaramente rilevata in fase di sopralluogo e di sequestro e, in più occasioni, dal teste COGNOME non emerse in sede di analisi perché esso sì era già mineralizzato (p. 5 della sentenza impugnata).
Il secondo motivo è inammissibile perché generico.
Il Tribunale ha escluso l’assenza di specifici elementi valorizzabilí per i riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – elementi peraltro nemmeno allegati dalla ricorrente -, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l’applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi dì segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590).
4. Il terzo motivo è fondato.
4.1. Come dispone l’art. 164, comma 1, cod. pen., “la sospensione condizionale della pena è ammessa se, avuto riguardo alle circostanze indicate dall’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati”.
Secondo un orientamento non recente, ma ampiamente condivisibile e al quale occorre dare continuità, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, la prognosi richiesta dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità complessiva dell’imputato stesso (Sez. 3, n. 38678 del 03/06/2014, Caribotti, Rv. 260660 – 01).
E ciò nell’ottica della specifica funzione attribuita dalla legge, in armonia con l’art. 27, comma 3, Cost., alla sospensione condizionale, che è quella dì perseguire una messa alla prova sotto lo stimolo, non trascurabile, della revoca del beneficio in caso di recidiva; senza dimenticare il fine di ovviare alle conseguenze negative che, di frequente, l’impatto con l’ambiente carcerario determina nei confronti di una persona esente da precedenti pregiudizievoli, conseguenze verso le quali il legislatore si è mostrato attento quando ha previsto – sotto determinate condizioni – la revocabilità del beneficio (Sez. 1, n. 2171 del 15/05/1992, COGNOME, Rv. 19145701).
4.2. Orbene, non è dubitale che una precedente condanna possa essere valutata dal giudice chiamato a formulare il giudizio prognostico richiesto dall’art. 164 comma 1, cod. pen., ma pur sempre in un’ottica complessiva, ossia avuto riguardo anche agli altri indici previsti dall’art. 133 cod. pen., e, in ogni caso, ove si rispettati i limiti di legge, detta condanna non può, per ciò solo, rappresentare un elemento ostativo, essendo invece necessaria una puntuale motivazione da cui desumere – sulla base, ad esempio, della natura e/o gravità del primo reato, della distanza temporale tra i due reati, della omogeneità delle violazioni e di ogni elemento utile presente nel caso concreto – una prognosi negativa ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. pen.,
4.3. Venendo al caso in esame, come emerge dal certificato del casellario, l’imputata è stata condannata con decreto penale emesso il 15/06/2018 (esecutivo il 24/01/2019) dal G.i.p. del Tribunale di Udine alla pena di 4.530 euro di multa (non sospesa), per il delitto dì concorso in truffa, commesso il 15 gennaio 2018.
Pur infliggendo la pena nel minimo edittale – ciò che appare indicativo di una valutazione di non particolare gravità del fatto – il Tribunale ha ritenuto di no disporre la sospensione della pena medesima in ragione del precedente a carico della RAGIONE_SOCIALE, ma senza adeguatamente spiegare perché da esso possa trarsi un giudizio prognostìco negativo ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. pen.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena con rinvio
fr
per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Modena che, libero nel merito, in applicazione dei principi dinanzi indicati, dovrà colmare la censurata lacuna motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale af 441· della pena e rinvia per 44eVe· giudizio sul punto al Tribunale di Modena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 08/10/2025.