Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46692 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46692 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 26/09/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore genera NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, essendo fondati ambedue i motivi di ricorso;
udita, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del Foro di Vibo Valentia, che si è riportata al ricorso chiedendone l’accoglimento, associand alle conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 settembre 2022, il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 2 di arresto e 4.000 di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 10 e 44 co. 1 lett. b) D.P.R. 380/2001, artt. 54 e 1161 cod. nav., pe in qualità di rappresentante legale pro-tempore dell’impresa “RAGIONE_SOCIALE“, nonché titolare di concessione demaniale marittima per attività di scalo alaggio, realizzato all’inter cantiere più opere senza la prescritta concessione edilizia né il permesso di costruire, un pon in legno, una veranda coperta con una struttura in ferro, ponendo all’interno dell’area container destinato a deposito, un ulteriore container adibito ad innovazioni non autorizzate, con occupazione abusiva di suolo demaniale; in Vibo Valentia in data 19 gennaio 2017.
Il giudice inoltre subordinava il beneficio della pena sospesa all’eliminazione dei manufa abusivi.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso cassazione; in particolare:
2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ord al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., avendo qualificato implicitamente gli abusi edilizi come di lieve entità, e non avendo tenuto co della non abitualità della condotta. Al riguardo, deduce la difesa, la motivazione sarebbe n solo graficamente carente, ma anche sostanzialmente, non potendosi dedurre implicitamente dalla motivazione le cause che hanno portato il giudicante a negare l’applicazione del benefici
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere i Tribunale subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dei fabbricati senza aver espresso un giudizio circa la persistente offensività degli stessi, co introducendo un automatismo tale per cui alla condanna debba seguire necessariamente la demolizione, contro i principi espressi dalle norme sulla sospensione condizionale e i princ enunciati dalla giurisprudenza di legittimità; e senza aver tenuto conto, inoltre, che si tratt solo di un ampliamento di corpo fabbrica, per il quale era già stata presentata domanda d sanatoria.
In data 20.07.2023, la difesa del ricorrente ha chiesto procedersi con la trattazione or del ricorso in pubblica udienza, istanza accolta dal Presidente titolare con provvedimento d 10.08.2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.
Quanto al primo motivo, esso è inammissibile in quanto aspecifico.
In primo luogo, dalla lettura della sentenza non emerge che il riconoscimento della causa d non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. abbia costituito oggetto di richies conclusioni della parte (nelle conclusioni delle parti, riportate a pag. 2, si legge come la avesse chiesto «l’assoluzione, in subordine il minimo della pena con i benefici di legge»), c conseguente inesistenza di obbligo di motivazione sul punto.
Del tutto generico appare poi il motivo di ricorso laddove ritiene che la sentenza abb riconosciuto che le opere abusive fossero «di non rilevante entità», desumendo tale dato dall quantificazione della sanzione penale irrogata, laddove in alcun passo della sentenza è possibil rinvenire tale affermazione; ed infatti, il lieve trattamento sanzionatorio viene giustificat
esclusivamente alla luce dell’incensuratezza dell’imputato. Il motivo è pertanto inammissib per genericità.
Il secondo motivo è invece fondato.
Correttamente il ricorrente lamenta il «mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena». Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di concedere beneficio subordinatamente alla «eliminazione delle innovazioni non autorizzate». Sul punto va evidenziato che la disposizione prevista dall’articolo 165 cod. pen. stabilisce che la concessi della sospensione condizionale della pena «può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato», quali sicuramente, erano i manufatti in rubrica. Tuttavia, la prevalente e più recente giurispruden di questa Corte, ha chiarito che il giudice ha la facoltà, e non l’obbligo, di subordinare il be della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell’opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, conseguentemente, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di all’art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l’esecuzione di tale ordine com condizione per la fruizione del beneficio (in motivazione, la Corte ha precisato che il giu prognostico può ricavarsi anche dai passaggi argomentativi relativi alla determinazione de trattamento sanzionatorio, ovvero alla valutazione del fatto ovvero ancora alla persisten inottemperanza all’ordine di demolizione impartito dal Comune: Sez. 3, n. 36548 del 14/09/2022, Rv. 283655 – 01). Nel caso di specie, il giudice di merito ha immotivatamente subordinato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena all demolizione, peraltro limitata alla sola «eliminazione delle innovazioni non autorizzate», sen ulteriormente specificare, come era suo onere, nel formulare il giudizio prognostico di cui all 164, comma primo, cod. pen., le ragioni per cui ha ritenuto necessario porre l’esecuzione di ta ordine come condizione per la fruizione del beneficio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio, essendo infatti maturato il termine di prescrizione dei reati in data 19.01.2022, antecedentemente al pronuncia della sentenza impugnata.
In materia edilizia, l’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione trav l’ordine di demolizione dell’opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la prop giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (Sez. 3, n. 756 del 02/12/201 dep. 2011, Rv. 249154 – 01).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 09/11/2023