Riforma Cartabia e ricorso in assenza: le nuove regole
La Riforma Cartabia ha introdotto significative novità nel sistema delle impugnazioni penali, stabilendo criteri più rigorosi per l’ammissibilità dei ricorsi, specialmente quando l’imputato è stato giudicato in assenza. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce l’applicazione dell’articolo 581, comma 1-quater c.p.p., confermando che la mancanza di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza comporta l’inammissibilità del gravame.
I fatti di causa
Il caso riguarda l’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, condannato in appello per il reato di omessa o infedele dichiarazione IVA. Secondo l’accusa, l’imputato aveva indicato operazioni imponibili inferiori a quelle effettive, evadendo oltre 400.000 euro. La difesa aveva impugnato la sentenza sostenendo la nullità delle notifiche effettuate all’estero e la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, poiché l’amministratore, di nazionalità straniera, si era appena insediato e aveva affidato la contabilità a un professionista esterno.
Riforma Cartabia e mandato specifico ad impugnare
La Suprema Corte ha preliminarmente analizzato la questione procedurale sollevata dalla Riforma Cartabia. L’articolo 581 c.p.p. impone ora che, per l’imputato giudicato in assenza, il difensore debba depositare un mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. Tale mandato deve contenere anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio per le notifiche del decreto di citazione a giudizio. Nel caso di specie, la sentenza d’appello era stata emessa nel gennaio 2023, data successiva all’entrata in vigore della riforma, rendendo obbligatorio il nuovo adempimento.
La validità delle notifiche all’estero
Un altro punto cruciale ha riguardato la conoscenza del processo. L’imputato, residente all’estero, non aveva ritirato la raccomandata contenente l’avviso di conclusione delle indagini e il decreto di citazione. La Cassazione ha ribadito che il mancato ritiro di un atto presso l’ufficio postale (cosiddetta giacenza) equivale a una ricezione effettiva. Chi risiede all’estero in un luogo certo e omette il ritiro della corrispondenza legale si sottrae volontariamente alla conoscenza del processo, legittimando la dichiarazione di assenza.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura personale e indelegabile degli obblighi tributari. L’amministratore di una società non può escludere la propria responsabilità penale semplicemente delegando la contabilità a un commercialista. La prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità e dal mancato pagamento delle imposte dovute. Inoltre, la Corte ha confermato che le norme introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di impugnazioni si applicano a tutti i provvedimenti emessi dopo il 30 dicembre 2022, senza eccezioni per i processi già pendenti.
Le conclusioni
Le conclusioni dei giudici di legittimità sanciscono l’inammissibilità del ricorso per un duplice ordine di ragioni: la carenza del mandato specifico richiesto dalla Riforma Cartabia e la manifesta infondatezza dei motivi di merito. La decisione sottolinea l’importanza per i difensori di adeguarsi prontamente ai nuovi requisiti formali e ribadisce il rigore del sistema penale tributario nei confronti dei legali rappresentanti che omettono il controllo sulla fedeltà delle dichiarazioni fiscali.
Cosa prevede la Riforma Cartabia per i ricorsi presentati da imputati giudicati in assenza?
È necessario depositare un mandato specifico ad impugnare, rilasciato dall’imputato dopo la pronuncia della sentenza, a pena di inammissibilità del ricorso.
L’affidamento della contabilità a un professionista esonera l’amministratore dalla responsabilità penale per evasione?
No, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi è personale e indelegabile; il ricorso a un consulente non esclude automaticamente il dolo.
Quando si considera perfezionata la notifica a un imputato residente all’estero che non ritira la raccomandata?
La notifica si considera validamente compiuta per giacenza, poiché il mancato ritiro equivale a una sottrazione volontaria alla conoscenza del processo.