Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51734 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51734 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Rho il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile COGNOME NOME, la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, come da allegata nota;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/01/2023, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 03/03/2022 del Tribunale di Lodi: a) rideterminava la pena irrogata a NOME COGNOME per due reati di truffa ai danni, rispettivamente, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, in un mese e 10 giorni di reclusione ed C 100,00 di multa, pena così aumentata in continuazione con i più gravi reati già giudicati con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 16/10/2018 del G.i.p. del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 04/11/2018; b) revocava di diritto, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la
sospensione condizionale della pena che era stata concessa con la citata sentenza del 16/10/2018 del G.i.p. del Tribunale di Milano, sul presupposto che, con sentenza del 02/07/2019 del G.i.p. del Tribunale di Livorno, divenuta irrevocabile il 26/07/2019, il COGNOME aveva riportato un’altra condanna, per un delitto commesso il 2 gennaio 2017 – e, quindi, anteriormente all’irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio (che era divenuta irrevocabile, come si è detto, il 04/11/2018) – a una pena, quella di un anno e cinque mesi di reclusione, che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superava il limite biennale stabilito dall’art. 163 cod. pen.
Avverso tale sentenza del 17/01/2023 della Corte d’appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 162, 163 e 168, primo comma, n. 2), cod. pen., nonché l’illogicità della motivazione «sul punto».
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Milano, nel revocare di diritto la sospensione condizionale della pena che era stata concessa con la sentenza del 16/10/2018 del G.i.p. del Tribunale di Milano, non si sarebbe avveduta che la sentenza del 02/07/2019 del G.i.p. del Tribunale di Livorno – che, secondo la stessa Corte d’appello, aveva costituito il presupposto della suddetta revoca di diritto – aveva in realtà applicato al COGNOME la pena di appena un mese di reclusione ed € 100,00 di multa, in continuazione con la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 800,00 di multa che era stata applicata con la sentenza del 16/10/2018 del G.i.p. del Tribunale di Milano, con la conseguenza che il COGNOME non aveva in realtà riportato alcuna condanna, per un reato commesso anteriormente all’irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio, a una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superasse il limite biennale stabilito dall’art. 163 cod. pen.
Il ricorrente rappresenta altresì che l’erroneità, per la ragione che si è detta, della revoca della sospensione condizionale della pena che era stata concessa con la sentenza del 16/10/2018 del G.i.p. del Tribunale di Milano aveva poi comportato l’erronea mancata estensione dello stesso beneficio alla pena in continuazione che era stata inflitta con l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Milano per i reati sub iudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo è fondato.
La Corte d’appello di Milano ha revocato di diritto, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. (secondo cui la sospensione condizionale della pena è
revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato «riporti un’alt condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163» cod. pen.), la sospensione condizionale della pena che era stata concessa con la sentenza del 16/10/2018 del G.i.p. del Tribunale di Milano, sul presupposto che, con la sentenza del 02/07/2019 del G.i.p. del Tribunale di Livorno (divenuta irrevocabile il 26/07/2019), il COGNOME avesse riportato un’altra condanna, per un delitto commesso il 2 gennaio 2017 – e, quindi, anteriormente all’irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio – a una pena, quella di un anno e cinque mesi di reclusione, che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superava il limite biennale stabilito dall’art. 163 cod. pen.
In realtà, dalla lettura della menzionata sentenza del 02/07/2019 del G.i.p. del Tribunale di Livorno, risulta che questo, per i reati sub iudice, aveva in effetti condannato il COGNOME non a un anno e cinque mesi di reclusione – come ha erroneamente ritenuto la Corte d’appello di Milano – ma a un mese di reclusione ed C 100,00 di multa, riconoscendo la continuazione di detti reati sub iudice con i più gravi reati già giudicati dal G.i.p. del Tribunale di Milano con la sentenza del 16/10/2018; per i quali ultimi reati era stata irrogata una pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 800,00 di multa, per un totale, quindi, di un anno e cinque mesi di reclusione ed C 900,00 di multa.
Pertanto, posto che la sentenza del 16/10/2018 del G.i.p. del Tribunale di Milano che aveva concesso il beneficio aveva condannato il COGNOME a un anno e quattro mesi di reclusione (ed C 800,00 di multa) e che la condanna riportata dallo stesso COGNOME che aveva indotto la Corte d’appello di Milano a revocare di diritto il beneficio era stata, in effetti, come si è visto, a un mese di reclusione ed C 100,00 di multa, appare evidente come il cumulo di tali due pene (quella sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione e quella di un mese di reclusione che ha determinato la revoca della sospensione condizionale), contrariamente a quanto è stato ritenuto dalla Corte d’appello di Milano, non superasse in realtà il limite biennale stabilito dall’art. 163 cod. pen., con la conseguenza che difettavano i presupposti per la revoca di diritto della sospensione ai sensi del combinato disposto degli art. 168, primo comma, n. 2), e 163 cod. pen.
L’errata revoca di diritto del beneficio ha poi comportato che la Corte d’appello di Milano abbia omesso qualsiasi motivazione, neppure implicita, in ordine alla specifica richiesta, che era stata avanzata dal COGNOME nel proprio atto di appello, di ammissione alla sospensione condizionale degli irrogati aumenti di pena per i reati sub iudice e, in particolare, in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione di tale beneficio, anche con riferimento, quindi, al giudizio prognostico di cui all’art. 164 cod. pen.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle valutazioni inerenti alla sospensione condizionale della pena, con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
La richiesta della parte civile NOME COGNOME di liquidazione delle spese processuali deve essere rigettata, atteso che la parte civile si deve ritenere non legittimata a costituirsi e a interloquire in un giudizio di legittimità che, come nel caso di specie, attenga al capo della sentenza di condanna che abbia revocato di diritto la già concessa sospensione condizionale della pena e abbia conseguentemente omesso di motivare in ordine alla richiesta di ammissione alla sospensione condizionale della pena per il reato sub iudice, atteso che tali statuizioni non riguardano l’azione civile e gli interessi civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle valutazioni inerenti alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali della parte civile COGNOME NOME.
Co à deciso in Roma, il 24/10/2023.