Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16914 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16914 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 15/11/1953
avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/s~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 novembre 2024, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, su istanza del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria del 9 luglio 2024, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME con la sentenza del 6 dicembre 2023, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, irrevocabile il 16 gennaio 2024.
Erano state emesse nei confronti dell’imputata tre sentenze di condanna:
Decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria il 25.11.1995, esecutivo il 27.12.1995, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso il 18.9.1992, con la concessione della sospensione condizionale della pena;
Sentenza del 9.2.2021, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, irrevocabile il 17.3.2021, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso il 10.4.2018, di condanna a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 229 di multa, con la concessione della sospensione condizionale della pena;
Sentenza del 6.12.2023, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, irrevocabile il 16.1.2024, per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., commesso il 19.4.2017, di condanna ad anni 1 mesi 10 e giorni 6 di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale della pena.
Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, ha disposto la revoca per violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 6.12.2023 del Tribunale di Reggio Calabria, essendo stato concesso lo stesso beneficio per più di due volte, nonostante fossero documentalmente note le cause ostative al giudice della cognizione.
La sentenza sub 3 non era stata appellata, per cui il beneficio non si era consolidato in ragione della mancata revoca del giudice del gravame.
Col primo motivo, denuncia la ricorrente la violazione art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 674 cod. proc. pen., 81, 163 e 168 cod. pen., sostenendo che la stessa non avesse beneficiato di tre sospensioni condizionali della pena, in quanto con la sentenza del 6.12.2023 il giudice della cognizione aveva applicato una pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in continuazione con i reati giudicati con la sentenza del 9.2.2021; di conseguenza, il ben`eficio era
stato concesso solo due volte: la prima, con decreto penale di condanna del 25.11.1995 e, la seconda, in continuazione tra i reati già giudicati con la sentenza n. 354/2021 e quella di patteggiamento n. 461/2023.
Le due condanne dovevano essere considerate assimilabili ad una condanna unica, trattandosi di reato continuato, senza violare il disposto dell’art. 164 cod. pen., essendo stato esteso il beneficio concesso con la prima sentenza di condanna alla pena complessivamente determinata a seguito di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova ribadire il principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità in tema di sospensione condizionale della pena, in forza del quale, nel caso in cui tra i fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo del continuazione, non viola la disposizione dell’articolo 164 cod. pen. l’estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all’imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l’unico reato continuato (Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Rv. 272352 – 01)
Nel caso in esame, negli atti del fascicolo è presente la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., nella quale l’accordo delle parti prevedeva espressamente l’aumento per l’applicazione della disciplina della continuazione per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. giudicato con la pregressa sentenza n. 354/2021 (sopra indicata sub 2), trattandosi comunque di fatti omogenei commessi nell’aprile 2017 a distanza di pochi giorni e nel medesimo contesto territoriale.
Pertanto, sussiste il vizio denunciato, atteso che il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato concesso solo due volte e non tre, per cui il giudice dell’esecuzione ha svolto una motivazione errata sulla sussistenza delle condizioni di legge per revocare il beneficio.
Il provvedimento impugnato, in definitiva, deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, per nuovo giudizio sulla richiesta del pubblico ministero del 9.7.2024, in modo che il giudice dell’esecuzione possa pronunciarsi attenendosi al principio di diritto sopra affermato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Reggio Calabria.
Così deciso il 13/03/2025.