Sospensione Condizionale e Precedenti Penali: La Cassazione Fa Chiarezza
La presenza di precedenti penali preclude automaticamente la concessione della sospensione condizionale della pena? A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, la n. 48127/2023. La Corte ha chiarito che non esiste alcuna contraddizione nel riconoscere la pericolosità sociale di un individuo basata su condanne passate e, allo stesso tempo, concedergli il beneficio per la natura estemporanea del nuovo reato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il motivo principale del ricorso era una presunta contraddittorietà nella motivazione della sentenza di secondo grado. Secondo la difesa, i giudici d’appello erano caduti in errore affermando, da un lato, una “maggiore capacità a delinquere” dell’imputato, desunta dalle sue precedenti condanne, e concedendo, dall’altro, la sospensione condizionale della pena proprio in virtù della “estemporaneità della condotta”. L’argomentazione del ricorrente si basava sull’idea che questi due giudizi fossero logicamente incompatibili tra loro.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo “manifestamente infondato” e quindi inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna contraddizione nel ragionamento dei giudici di merito.
Le Motivazioni: Nessuna Contraddizione tra Precedenti e Sospensione Condizionale
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella distinzione tra due diversi piani di valutazione che il giudice è chiamato a compiere. La Corte ha spiegato che la valutazione sulla “capacità a delinquere” è un “giudizio complesso”, come già stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza Calibè del 2010. Questo giudizio si basa su una serie di indici, tra cui i precedenti penali, e non si esaurisce in una semplice constatazione. La ricaduta occasionale nel crimine è solo uno dei tanti elementi da considerare in questa valutazione complessiva.
D’altra parte, il giudizio sulla concedibilità della sospensione condizionale si focalizza sulla specifica condotta per cui si procede. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno ritenuto che la natura estemporanea e occasionale del singolo fatto-reato giustificasse una prognosi favorevole circa il futuro comportamento dell’imputato, e quindi la concessione del beneficio. La Cassazione ha sottolineato che queste due valutazioni non sono in contrasto: è perfettamente logico riconoscere una generale propensione al crimine basata sul passato e, allo stesso tempo, ritenere che il singolo episodio criminoso non sia indicativo di una futura e persistente carriera criminale, giustificando così la sospensione condizionale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la presenza di precedenti penali non rappresenta un ostacolo insormontabile per ottenere la sospensione condizionale della pena. La decisione finale spetta al giudice, che deve condurre una valutazione ponderata e non meccanicistica. Deve analizzare non solo la storia criminale del soggetto, ma anche le specifiche circostanze e la natura del reato commesso. La pronuncia conferma quindi che il percorso logico del giudice può legittimamente portare a riconoscere una pericolosità sociale pregressa ma, al contempo, formulare un giudizio prognostico positivo che apra le porte a benefici come la sospensione della pena.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena anche se si hanno precedenti penali?
Sì, secondo la Corte è possibile. La presenza di precedenti penali non esclude automaticamente la concessione del beneficio, che dipende da una valutazione complessiva del giudice sulla singola condotta e sulla prognosi futura.
Valutare la “maggiore capacità a delinquere” di una persona è in contraddizione con il riconoscere l’estemporaneità della sua condotta?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che non c’è contraddizione. La valutazione sulla capacità a delinquere è un giudizio complesso basato sul passato, mentre il riconoscimento dell’estemporaneità della condotta riguarda il singolo episodio e può giustificare la concessione di benefici.
Qual è stato l’esito del ricorso in Cassazione in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48127 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48127 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una assenta contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, non essendo in contrasto tra loro la statuizione sulla maggiore capacità a delinquere dell’interessato rilevabile dalle condanne pregresse (che è conseguenza di un giudizio complesso, i cui indici sono fissati nella pronuncia Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838, e di cui l’occasionalità nella ricaduta nel crimine è solo uno dei diversi elementi di valutazione) con quella sull’estemporaneità della condotta, che nel percorso logico del giudice di appello ha giustificato la concessione della sospensione condizionale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.