Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39559 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39559 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Caltanissetta applicava ad NOME la pena da questi concordata con il Procuratore generale, per il reato di cui all’art. 5 d.lgs 1 marzo 2000, n. 74 (capo A) e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo B), di anni uno e mesi otto di reclusione.
Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento articolando un unico motivo con il quale deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 599 bis, commi 1 e 3, cod.proc.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva parzialmente accolto la richiesta concordata tra le parti, omettendo di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena come indicato nella proposta di concordato a cui il NOME aveva espresso il consenso.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio.
AVV_NOTAIO ha depositato memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei qu viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto al caso in esame, risulta dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2) che il ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, aveva formulato una proposta di concordato nella quale veniva indicata la pena, nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale della stessa, proposta su cui il Procuratore generale esprimeva il suo consenso (sempre pag. 2).
La sentenza impugnata, nel recepire l’accordo come formulato dalla parti, ha, tuttavia, omesso di statuire, per mera svista materiale posto che i giudici richiamano proprio il contenuto della proposta scritta formulata dal difensore che ritengono “meritevole di accoglimento” (cfr. pag.2) sulla richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, provvedimento che, considerata l’incensuratezza e il positivo giudizio di astensione dalla commissione di altri reati desunto proprio da tale stato e dalle valutazioni cóntenute nell sentenza dì merito, può essere riconosciuto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 620 comma 1, lett. I) cod.proc.pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti.
A tal riguardo, la sentenza va annulla senza rinvio in merito alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che viene riconosciutb dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 620 comma 1, lett. I) cod.proc.pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto il richiamo evocato dalla norma alle “statuizioni” del giudice di merito consente alla Corte di cassazione di provvedere sul punto quando le argomentazioni e gli accertamenti di fatto esposti nella motivazione del giudice di merito consentano alla Corte di esercitare la propria “discrezionalità vincolata”, come nel caso in esame, senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità e imporrebbero il giudizio di rinvio (Se 5, n. 845 del 26/10/2020, Rv. 280400 – 01).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, beneficio che riconosce.
Così è deciso, 25/11/2025
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Deposítua in Cancelleria
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