Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15046 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15046 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OLD MARH (MAROCCO) il 27/12/1987
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sosti Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con declaratoria d inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato l sentenza del Tribunale di Ragusa, emessa il 19 maggio 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricetta di alcuni beni mobili provenienti da furto (computer ed altro material elettronico).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
4
1) violazione di legge per avere la Corte di appello emesso la sentenza il giorn precedente a quello indicato nel decreto di citazione per il giudizio di appell 23 settembre 2024 anziché il 24 settembre 2024);
2) vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità, non essendo sta provata la consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza delittuos dei computer cedutigli gratuitamente da un connazionale separatamente giudicato per furto, dal quale non aveva avuto specificato alcunché, secondo quanto dallo stesso dichiarato;
violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generich non essendosi tenuto conto della mancanza di precedenti penali;
violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura degli atti, che il Collegio ha direttamente visionato stante la n processuale della questione, risulta che l’udienza del processo di appello è s celebrata il 24 settembre 2024, in conformità a quanto era stato indicato n relativo decreto di citazione a giudizio e nella stessa intestazione della sente Ne consegue che l’indicazione della data del 23 settembre 2024, indicata in calc al dispositivo della sentenza impugnata, costituisce un mero errore materiale
come tale non idoneo ad inficiare la validità dell’atto.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata e da quella di primo grado – i cui contenuti si fondono stante la omogeneità del giudizio responsabilità del ricorrente – nell’abitazione di quest’ultimo e, segnatamen nella sua camera da letto, erano stati ritrovati, in esito a perquisizione, d beni di provenienza delittuosa da furto, alcuni dei quali riconosciuti dalle vitt Questa oggettiva circostanza, altamente indiziante in ordine alla malafede de ricorrente circa la sua consapevolezza della provenienza illecita dei beni, è st coniugata alla assenza di una valida giustificazione fornita dall’interessato, c è limitato a sostenere di averli ricevuti gratuitamente da terzo soggetto aut dei furti, circostanza ritenuta dai giudici di merito non verosimile con motivazio esente da manifesta illogicità ed aderente al principio di diritto secondo il q il fatto che l’imputato sia stato scoperto nel possesso del bene di provenie
illecita e non abbia fornito alcuna plausibile giustificazione in ordine a possesso, integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poi
consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120-01; Sez
2, n. 52271 del 10/11/2016, COGNOME, Rv. 268643-01; Sez. 1, n.13599 del
13/03/2012, Pomella, Rv. 252285-01).
3. Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato in quanto la richiest del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era stata avanzat
nell’atto di appello in termini del tutto generici, tanto da non dover essere p in adeguata considerazione dalla Corte di appello per aspecificità originaria d
motivo che lo rendeva ab origine
inammissibile.
4. E’ fondato il quarto motivo.
La concessione della sospensione condizionale della pena detentiva – determinata in due anni di reclusione (oltre la multa, che non rileva ai fini di interesse)
stata richiesta con l’atto di appello.
Sul punto, la Corte territoriale non si è pronunciata e nessuna motivazione recuperabile neanche dalla sentenza di primo grado.
Tanto comporta l’annullamento della sentenza sul punto, per consentire al giudice del rinvio di deliberare con valutazione che non può essere effettuata in ques sede perché inerente al merito del giudizio.
Siffatta statuizione non fa maturare il termine di prescrizione del re (commesso il 27 ottobre 2014) stante la presenza di valide sospensioni per complessivi 274 giorni (differimento dell’udienza del 27 giugno 2018 all’udienza del 23 gennaio 2019, pari a giorni 210 sospensione per l’emergenza pandemica dal 09/03/2020 all’11/05/2020, per giorni 64): termine di prescrizione che verr a maturazione solo in data 28/07/2025.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, il 13/03/2025.