Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4908 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d appello di Firenze che il 4/3/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espre nei suoi confronti dal Tribunale di Grosseto il 10/5/2018 per la ricettazione di un tel cellulare, qualificata ai sensi dell’art. 648 comma 2 cod. pen., con la conseguente condann alla pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa.
Il COGNOME ha fondato il ricorso su due motivi di impugnazione:
1.1 COGNOME Violazione di legge per non essere stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., nonostante la riqualificazione del fatto dell’art. 648 comma 2 cod. pen., in quanto la Corte territoriale, nel rilevare che il tel cellulare ricettato era di una “nota marca” ed ancora imballato, non aveva considerato che si trattava comunque di un vecchio modello, per di più rinvenuto in possesso di persona estranea ai circuiti criminali e gravato solo da due precedenti penali di diversa natura, risalent tempo.
1.2 COGNOME Violazione di legge con riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondato sull’asserito carattere ostativo dei due precedenti penali, p essendo stato concesso il beneficio solo in occasione di uno di questi, con condanna a pena che, cumulata con quella di cui si tratta, non supera i limiti di cui all’art. 163 c.p.
2 Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procurat Generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la particolare tenuità de ricettazione, di cui all’art. 648 comma 2 cod. pen. (ora art. 648 comma 4 cod. pen.), non coincide necessariamente con la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità de fatto ex art. 131-bis cod. pen. che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 202 può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità anche con riferimento all’ipotesi lieve delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti di applicab siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattua (cfr. Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020 Rv. 279971).
Nel caso di specie la Corte territoriale, con una valutazione di merito non censurabile questa sede, ha evidenziato gli elementi – quali la marca del telefono cellulare ricettato condizioni dello stesso, quali il regolare imballaggio, sintomatico di buona conservazione de bene – che senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico sono stati ritenuti di per sé i ad escludere che il fatto potesse raggiungere quella minima offensività tale da giustificar riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.
Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato e meritevole di accoglimento, in quanto i beneficio della sospensione condizionale della pena è stato negato al COGNOME dalla sentenza impugnata sul rilievo secondo cui “due precedenti condanne risultanti sul casellario non consentono l’ulteriore riconoscimento del beneficio”.
Si tratta, però, di una valutazione erronea, atteso che dal certificato del casell giudiziale in atti emerge che il ricorrente ha riportato due condanne, ma ha beneficiato del sospensione condizionale della pena solo in relazione alla prima, divenuta irrevocabile i 16/10/2007, in relazione ad una condanna per falsa attestazione sulla propria identità ad un pubblico ufficiale. Un successivo decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, divenuto irrevocabile in data 01/10/2008 non ha concesso, invece, il beneficio in parola.
Considerato che la pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa irrogata a COGNOME dai giudici di merito, cumulata con quella di quindici giorni di reclusione di c precedente condanna con pena sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art.163 cod. pen., precedenti penali del ricorrente non sono astrattamente incompatibili con un’ulterior concessione del beneficio (come da sentenza della Corte Costituzionale del 28/4/1976 n. 95), salva la valutazione da parte del giudice di merito in ordine alla prognosi di astensione da commissione di ulteriori reati, che non risulta essere stata effettuata nel caso in esame.
Ferma restando l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, pertan la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla valutazione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cort territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ul jI ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità
Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pres ente