Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28538 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a ROMA il 01/10/1973
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l ‘ inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Bologna ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.), commesso in danno di NOME COGNOME sul conto della quale era stato riferito, nell’articolo dal titolo ‘Operazione RAGIONE_SOCIALE in Calabria: numerosi arresti’, apparso sul blog ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a lui riconducibile, che ella era stata arrestata nel 1995 in esecuzione di una misura cautelare disposta nell’ambito della detta operazione, senza, tuttavia, precisare che a ciò aveva seguito l’adozione nei suoi confronti di un provvedimento di archiviazione per insussistenza del fatto e il riconoscimento del risarcimento del danno per ingiusta detenzione.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME affidando l’impugnativa ad un solo motivo, qui enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Si eccepisce, sotto l’egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l’omesso esame da parte della Corte territoriale dei motivi nuovi di appello, inviati tramite PEC in data 5 giugno 2024 (modalità, questa, consentita fino al 31 dicembre 2024 secondo il Regolamento n. 217/2023) all’indirizzo di posta elettronica dedicata ‘EMAIL e regolarmente accettati dal sistema – come attestato dalla ricevuta allegata al ricorso – con i quali si era chiesto al giudice di disporre, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., perizia medico-legale sull’imputabilità dell’appellante nonché di revocare la subordinazione della sospensione condizionale della pena concessa all’imputato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno in favore della parte civile, considerata la sua situazione di precarietà economica documentata tramite il certificato ‘Isee’ aggiornato, allegato alla memoria; documento, questo, da acquisire comunque, anche a prescindere dalla rinnovazione istruttoria.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per iscritto in data 26 giugno 2025 chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Con memoria trasmessa tramite PEC in data 2 luglio 2025, corredata da nota spese, il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla parte rappresentata per la difesa nel grado. Ha dedotto, a sostegno, che la Corte territoriale aveva esaminato i motivi nuovi trasmessi dalla difesa dell’appellante ma li aveva ritenuti irrilevanti, ripetitivi o inconferenti rispetto ai motivi principali.
Con memoria trasmessa tramite PEC in data 9 luglio 2025, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso e ha depositato decreto di ammissione dello stesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, che ha chiesto di liquidarsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate e ai soli effetti penali.
Nulla di quanto argomentato nella sentenza impugnata lascia ritenere che la Corte territoriale abbia valutato, ancorché implicitamente, i motivi aggiunti, tempestivamente inviati dal difensore dell’appellante e regolarmente accettati dal sistema di ricezione informatica degli atti processuali, a tale scopo predisposto.
Coglie, pertanto, nel segno il rilievo difensivo con il quale si è eccepito l’omesso esame dei motivi indicati.
2.1. Tuttavia, il rilievo medesimo è privo di conseguenze in relazione alla richiesta, avanzata con quei motivi, di disporre accertamento peritale sulla capacità d’intendere e volere dell’appellante, poiché con gli originari motivi di gravame nulla era stato dedotto sul tema dell’imputabilità di NOME COGNOME Dunque, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui ««I “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 – 01), la richiesta di cui al motivo nuovo in disamina non si sarebbe potuta, comunque, prendere in considerazione da parte della Corte di appello, non sussistendo una connessione funzionale tra il tema ad essa sotteso (l’imputabilità dell’appellante) e i motivi originari.
2.2. L’esistenza di tale tipo di connessione tra la richiesta di revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, avanzata con il secondo dei motivi nuovi, e l’oggetto della censura articolata con il quinto degli originari motivi di appello, avrebbe, invece, imposto alla Corte territoriale di esaminare l’istanza, tanto più che a suo sostegno, la difesa dell’appellante aveva allegato il certificato aggiornato dell”Isee’ allo scopo di dimostrarne la precaria condizione economica. Allegazione, questa, invero decisiva al lume del principio di diritto secondo cui «In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità per il condannato di adempiere qualora siano stati addotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica (Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, H., Rv. 287113 – 01).
La fondatezza dell’esaminata doglianza imporrebbe l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in parte qua , cui, tuttavia, non può farsi luogo
essendo spirato il termine massimo di prescrizione del reato il 2 dicembre 2024. Tanto comporta l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, ai soli effetti penali, perché il reato ascritto all’imputato è estinto per intervenuta prescrizione. Il ricorso deve, invece, essere rigettato agli effetti civili.
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti penali, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Il ricorso deve, invece, essere rigettato agli effetti civili.
Nulla è dovuto sulle spese di parte civile, poiché, giusta il disposto di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «Fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica», la memoria, corredata da nota spese, presentata nell’interesse di NOME COGNOME tramite PEC il 2 luglio 2025, deve considerarsi tardivamente depositata.
La liquidazione dell’onorario del difensore dell’imputato ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, è di esclusiva competenza del giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Nulla per spese alla parte civile.
Così è deciso, 14/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME