Sospensione Condizionale e Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, in particolare quando si contestano il diniego della sospensione condizionale della pena e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha stabilito che un ricorso è destinato all’insuccesso se si limita a contestare una valutazione di merito del giudice precedente, qualora questa sia supportata da una motivazione logica e sufficiente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava due vizi principali nella decisione dei giudici di secondo grado.
In primo luogo, contestava il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. A suo dire, tale beneficio gli era stato negato per una presunta mancanza di incensuratezza, nonostante il suo casellario giudiziale risultasse, a suo avviso, privo di iscrizioni.
In secondo luogo, denunciava una presunta contraddittorietà nella motivazione con cui era stata esclusa l’applicazione dell’art. 131 bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e sull’inammissibilità dei motivi proposti, ritenendo che la Corte d’Appello avesse correttamente e logicamente motivato le proprie scelte.
Le Motivazioni: Analisi della Sospensione Condizionale e della Tenuità del Fatto
L’analisi della Suprema Corte si è concentrata sulla correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito, senza entrare nuovamente nel merito delle questioni.
Il Diniego della Sospensione Condizionale basato sul Casellario Aggiornato
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Cassazione ha evidenziato come la doglianza fosse inammissibile. La Corte d’Appello, infatti, aveva basato la sua decisione di negare la sospensione condizionale non su un casellario obsoleto, ma su quello aggiornato in atti, dal quale emergeva una condanna risalente al 2020. Di fronte a tale dato oggettivo, la motivazione del diniego è stata considerata sufficiente, logica e non contestabile in sede di legittimità. Il ricorso su questo punto si traduceva in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa alla Corte di Cassazione.
La Mancata Applicazione dell’Art. 131 bis c.p.
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione adeguata per escludere la particolare tenuità del fatto. I giudici di merito avevano infatti considerato elementi specifici quali la gravità della condotta, la sua reiterazione e l’ingente valore del denaro sottratto (pari a 500 euro). Questi elementi, complessivamente valutati, sono stati ritenuti sufficienti a escludere che il fatto potesse essere considerato di lieve entità, rendendo la motivazione del tutto coerente e priva di contraddizioni.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Quando la decisione di un giudice è sorretta da una motivazione logica, coerente e basata su dati processuali concreti (come un certificato del casellario aggiornato o la gravità del reato), i margini per un annullamento in sede di legittimità sono estremamente ridotti. La pronuncia sottolinea l’importanza per la difesa di articolare motivi di ricorso che attacchino vizi di legittimità reali (come la violazione di legge o il vizio di motivazione palese) e non semplici divergenze sulla valutazione dei fatti.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena se il casellario giudiziale aggiornato riporta una condanna precedente?
No, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sospensione condizionale proprio perché la Corte d’Appello ha basato la sua decisione su un casellario aggiornato che mostrava una precedente condanna, rendendo la motivazione del diniego sufficiente e non illogica.
Perché il ricorso riguardante l’applicazione dell’art. 131 bis (particolare tenuità del fatto) è stato respinto?
È stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la non applicabilità del beneficio in considerazione della gravità del fatto, della reiterazione delle condotte e del valore del denaro sottratto (500 euro).
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, confermando di fatto la decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3268 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3268 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SASSARI il 13/01/1993
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale i relazione al diniego della sospensione condizionale della pena per mancat incensuratezza (a fronte del casellario giudiziale nel quale risulta “nulla”), è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficie e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata sulla non concedibil dell’invocato beneficio alla luce del casellario in atti, posto che da quello aggi compare altra condanna del 2020);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata applicazione dell’art. 1 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché l’asserito difetto motivazional non emerge dal corpo del provvedimento (si veda, in particolare, pag. 10 dell sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente motivato i ordine alla carenza delle condizioni per l’applicabilità, in considerazione gravità, della reiterazione delle condotte e dell’ingente valore del denaro sot pari a 500 euro);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024
Il Consigliere COGNOME