Sospensione Condizionale: La Cassazione Annulla per Omessa Motivazione
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 11826 del 2024, riafferma un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Il caso in esame riguarda il diniego della sospensione condizionale della pena senza alcuna spiegazione da parte del giudice d’appello, un vizio che ha portato all’annullamento parziale della sentenza. Analizziamo la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia per un reato previsto dall’art. 73, comma 4, del DPR 309/90, relativo a fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. La Corte di Appello di Bari confermava la sentenza di condanna.
L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione lamentando un unico vizio: la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la difesa contestava due aspetti: la determinazione della pena (trattamento sanzionatorio) e, soprattutto, il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante una specifica richiesta.
La Decisione della Cassazione e la questione della sospensione condizionale
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso dividendolo in due parti, giungendo a conclusioni opposte.
Da un lato, ha dichiarato inammissibile la censura relativa al trattamento sanzionatorio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente motivato la sua decisione sulla misura della pena, valorizzando la ‘peculiare gravità del fatto in ragione del dato ponderale’. Richiamando un consolidato orientamento (Sez. U, sentenza Pelosi del 1979), la Corte ha ribadito che, per adempiere all’obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice indichi l’elemento ritenuto prevalente (in questo caso, la quantità di sostanza), senza dover analizzare dettagliatamente ogni singola circostanza favorevole o sfavorevole.
Dall’altro lato, il ricorso è stato giudicato fondato per quanto riguarda la sospensione condizionale. La Suprema Corte ha rilevato che, a fronte di una richiesta esplicita dell’imputato, la sentenza impugnata non conteneva alcuna risposta, né positiva né negativa. Questo silenzio costituisce un vizio di omessa motivazione.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della sentenza della Cassazione è chiara e didattica. Se sulla quantificazione della pena il giudice gode di un’ampia discrezionalità e la sua motivazione può essere sintetica, su una specifica richiesta di un beneficio previsto dalla legge, come la sospensione condizionale, il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi.
Il completo silenzio su un punto sollevato dalla difesa integra una violazione del diritto di difesa e del principio secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato. La Corte non poteva presumere le ragioni del diniego; era necessario che il giudice d’appello le esplicitasse. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente a questo punto, rinviando il caso a un’altra sezione della Corte di Appello di Bari per un nuovo giudizio.
Conclusioni
Questa pronuncia sottolinea una distinzione fondamentale: la discrezionalità del giudice nella valutazione delle prove e nella commisurazione della pena non può mai tradursi in un’assenza di motivazione su istanze specifiche della parte. Il diritto a una risposta motivata è una garanzia fondamentale del giusto processo. La sentenza della Corte di Appello è stata quindi annullata, ma solo riguardo al punto della sospensione condizionale. La dichiarazione di colpevolezza dell’imputato è divenuta, invece, irrevocabile. Il nuovo processo d’appello dovrà limitarsi a valutare se concedere o meno il beneficio, questa volta fornendo una motivazione chiara e completa.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d’appello?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza perché la Corte d’Appello non ha fornito alcuna motivazione in merito al diniego della sospensione condizionale della pena, nonostante l’imputato ne avesse fatto esplicita richiesta.
Il ricorso dell’imputato è stato accolto interamente?
No, il ricorso è stato accolto solo in parte. La Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza sulla mancata motivazione della sospensione condizionale, ma ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso che contestava la misura della pena, ritenendola adeguatamente motivata.
Cosa accadrà adesso nel processo?
La causa è stata rinviata a un’altra sezione della Corte di Appello di Bari, che dovrà tenere un nuovo giudizio limitatamente alla questione della concessione o meno della sospensione condizionale della pena, fornendo questa volta una motivazione esplicita. La condanna per il reato è invece divenuta definitiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11826 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
Oggi, 21 MAR. 2024 sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a Cerignola; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; NOME i ta udita la relazione svolta dal Presidente; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla sospension condizionale della pena, dichiarandosi nel resto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, ad nell’interesse di COGNOME NOME, confermava la sentenza del tribunal Foggia del 16 giugno 2017, con la quale il predetto imputato era sta condanNOME in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 4 del DPR 309/90.
Avverso la suindicata sentenza COGNOME NOME, tramite il difensore fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un solo motivo d impugnazione.
Rappresenta il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzioNOMErio e a fronte del diniego d sospensione condizionale della pena in assenza di reati, ormai depenalizzati,
possano supportare il rilievo dei giudici circa la sussistenza della recidiva, tale ritenuta ostativa alla applicazione del predetto beneficio. I giudi avrebbero dunque rispettato i criteri che presiedono alla determinazione de pena.
Il ricorso è inammissibile quanto alla contestazione del trattamen sanzioNOMErio e alla doglianza sulla mancata riduzione massima della pena per concesse attenuanti generiche, atteso che i giudici hanno motivato le sce contestate sul piano sanzioNOMErio con la peculiare gravità del fatto in ragion dato ponderale, per cui resta insuperato ed applicato l’insegnamento di Sez. n. 5519 del 21/04/1979, COGNOME, Rv. 142252, secondo cui è da ritene adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorc sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’ad 133 cod. pen., ritenuto preva di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazion tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di ritenuti rilevanti e decisivi (coi, in motivazione, anche Sez. 3, n. 196 27/01/2012, Gallo). E’ invece fondato il ricorso con riferimento al beneficio d sospensione condizionale che, seppur espressamente richiesto, non ha trovat alcuna risposta in sentenza.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertan che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente all applicabilità della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Bari. Dic inammissibile nel resto il ricorso. Visto l’art. 624 c. p. p. dichiara la irrev della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabi dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto a altra sezione della corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel re ricorso. Visto l’art. 624 c. p. p. dichiara la irrevocabilità della sentenza all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso, il 28.02.2024.