Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3455 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3455 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GROTTOLELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
NOME
che ha chiesto l’annullamento in accoglimento del primo motivo di ricorso, con declaratoria di inammissibilità nel resto
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha ridotto a due anni di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittogli.
Ricorre per cassazione l’imputato – a mezzo del difensore – deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata risposta al motivo di appello con il quale era stata chiesta l’applicazione della sospensione condizionale della pena e, con il secondo motivo, violazione di legge per violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale ridotto la pena a seguito dell’esclusione della continuazione.
Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l’annullamento con o senza rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso; con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo è logicamente preliminare al secondo. Esso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Premesso che la Corte di appello ha effettivamente ridato la pena inflitta all’imputato, è incongruo il riferimento operato dal ricorrente all’istituto del continuazione.
Si comprende infatti agevolmente sia dal capo di imputazione che dalla motivazione resa dalla Corte di appello di Napoli che all’imputato sia stata contestata e riconosciuta l’aggravante della c.d. continuazione fallimentare e che la riduzione di pena operata dalla Corte di appello sia derivata proprio dal giudizio di prevalenza su di essa delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado. La Corte ha in tal senso corretto l’errore in cui era incorso il Tribunale, che aveva fatto applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e poi aveva aumentato la pena (di due mesi) a titolo di continuazione, in modo non consentito: «in caso di pluralità di delitti di bancarotta, è illegale l pena determinata facendo applicazione dell’istituto della continuazione in luogo dell’aggravante della cd. continuazione fallimentare» (Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Farruggia, Rv. 283526).
In definitiva, la pena corrispondente al minimo edittale è stata ridotta nella massima misura possibile, fino alla pena di due anni.
2. E’ fondato il primo motivo di ricorso.
Il ricorrente aveva enunciato uno specifico motivo di appello a sostegno del richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, astrattame compatibile con la pena irrogata dalla Corte territoriale, salva la valut prognostica circa l’astensione dell’imputato da nuovi reati.
Del motivo, la Corte stessa dà conto a pagina 3 della sentenza. Ad esso, però, non è stata data risposta.
Ne segue l’annullamento con rinvio, per la sola decisione sulla sospensio condizionale.
All’orientamento secondo il quale «l’omessa pronuncia della Corte d’appell sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale d pena determina l’annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte cassazione operare una valutazione che involga questioni di merito, anche c riferimento al giudizio prognostico di cui all’art. 164 cod. pen.» (Sez. 4, n. 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo, Rv. 282562) si affianca l’orientamento ch ammette la possibilità di ricorrere all’annullamento senza rinvio, purché sentenza impugnata una prognosi positivamente formulata in tal senso: «In tema di sospensione condizionale della pena, ove nella sentenza di appello il giud prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso in modo esplicito, ma percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferiti dall’art. 620, lett proc. pen., mentre si impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giud di merito quando nella motivazione non vi siano elementi utili per la concessio del beneficio in sede di legittimità» (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, NOME, 283114). Nel caso di specie, nella sentenza non si ravvisano considerazioni utili scopo e, dunque, l’annullamento va in ogni caso disposto con rinvio, come dispositivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta sospension condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezi della Corte d’appello di Napoli.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 12/01/2024