Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23733 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23733 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/12/1999
avverso la sentenza del 06/12/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, nella persona di NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di applicazione pena, resa il 6 dicembre 2024 dal Tribunale monocratico di Torre Annunziata che ha applicato all’imputato la pena concordata di anni uno di reclusione ed euro 1500 euro di multa senza tuttavia disporre il beneficio del sospensione condizionale della pena, parimenti concordato tra le parti;
1.1. Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della pena subordinata a concessione della sospensione condizionale. Fa presente che, diversamente da quanto assunto dal Tribunale per giustificare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il certificato del casellario giudiziale risu nullo.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la senten sia annullata e che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Torre Annunziata l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora sospensione condizionale della pena faccia parte integrante dell’accordo, ess dev’essere concessa dal giudice, in forza del rapporto negoziale che legittima sentenza di patteggiamento; sicché, ove il giudice ritenga di non dovere (o no potere) riconoscere tale beneficio, deve respingere l’accordo negoziale nella s interezza, non potendo limitarsi a recepirlo solo in parte, trascurando di consider la concessione della sospensione condizionale della pena cui esso è subordinato (cfr Sez. 4, n. 15720 del 27/2/2020, COGNOME NOME, Rv. 279241, secondo la quale «La sentenza di applicazione della pena, che, senza motivazione al riguardo, non conceda il beneficio della sospensione condizionale della pena pur espressamente richiesto, deve essere annullata senza rinvio, onde reintegrare le parti nella fac di rinegoziare l’accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio d proseguire nelle forme ordinarie»).
3.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa
persona fisica, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a
Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 5 marzo 2025