Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10466 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10466 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACQUAPENDENTE il 03/12/1958
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni di cui all’a c.p.p.; l’avv. NOME COGNOME per COGNOME NOMECOGNOME ha depositato memoria di replica, insistendo nell’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Terni aveva condannato RAGIONE_SOCIALE NOMECOGNOME nella qualità di socio amministratore della “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE“, e datore di lavoro del socio lavoratore della medesima azienda RAGIONE_SOCIALE per il reato di lesioni personali gravi ai danni del citato lavoratore, aggravate dalla inosservanza della normati antinfortunistica, per avere, per colpa generica e specifica , redatto il P difformità ai contenuti minimi, senza cioè descrivere le attività lavorative da svolgersi in can e le modalità organizzative e per non aver individuato le misure prevenzionali corrispondenti con specifico riferimento al rischio di caduta dall’alto, così cagionando le lesioni meglio desc in imputazione al citato lavoratore, il quale, intento in lavori di manutenzione della copertu un magazzino agricolo di proprietà di terzi e, segnatamente, durante il sopralluogo inteso verificare lo stato della copertura e il tipo di intervento da effettuare, accedeva alla cop senza alcuna protezione individuale o collettiva, calpestando una lastra in fibro-cement adiacente a una tavola di camminamento che, sotto il suo peso, cedeva provocandone la caduta da metri cinque per lo sfondamento della copertura (in Castel San Giorgio, il 17/12/2019).
2. Avuto riguardo al contenuto del ricorso, deve rilevarsi che la Corte territoriale, ne parte in cui ha ricapitolato le doglianza veicolate con il gravame, ha dato conto del secon motivo, con il quale la difesa aveva chiesto il riconoscimento del beneficio della sospension condizionale della pena (disatteso dal Tribunale in ragione della ritenuta causa ostativa d godimento in passato del medesimo beneficio per due volte), sull’assunto che i due precedenti erano estinti per decorso del termine di cui all’art. 445, cod. proc. pen., motivo per cui la d’appello di Palermo aveva concesso il beneficio per la terza volta con sentenza del 19/05/2021.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione che, nella specie, si assume mancante in ordine al motivo di gravame, con il quale era stato investito il punto inerente al manca riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare, ha rilevat come, in sede di appello, fosse stato messo in evidenza che il rigetto della relativa richiest parte del primo giudice non era stato argomentato con riferimento alla prognosi sul futur comportamento, rispetto alla quale si era opposta l’ottima condotta nel lungo arco temporale; inoltre, con riferimento ai precedenti dell’imputato, era stato rilevato che detti reati erano e quanto a quello giudicato con la sentenza del pretore di Montefiascone (art. 68 legge n. 1089/39), irrevocabile il 05/04/1987, siccome successivamente abrogato dall’art. 166, d. Igs. n 490/1999; quanto a quella del GIP del Tribunale di Orvieto ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pe per omicidio colposo commesso il 24/07/1990, per il disposto di cui all’art. 445, comma 2, cod
proc. pen., conclusivamente osservando che, in ogni caso, le pene di cui alle citate sentenze, congiunte a quella di cui al presente processo, non supererebbero i due anni.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa ha rassegnato memoria scritta in replica, insistendo nell’accoglimento.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che il motivo di ricorso ruota attorno a due disti argomentazioni: una é intesa a evidenziare un vizio di omessa motivazione della Corte del gravame quanto alla mancata prognosi di pericolosità da parte del primo giudice; l’altra, invece evidenziando il medesimo vizio (silenzio motivazionale), a contestare in sostanza la sussistenza della causa ostativa ritenuta nella sentenza appellata alla luce del disposto di cui all’art. comma 4, cod. pen., per essere stato il reato di cui alla sentenza pretorile abrogato e quel oggetto dell’applicazione pena estinto a norma dell’art. 445, comma 2, codice di rito.
Ora, è alla luce del tenore del motivo che va valutata la denunciata omissione motivazionale circa la doglianza con la quale, nell’atto di gravame, si era invocato il benefici che trattasi, nonostante il suo diniego fosse stato giustificato dal Tribunale alla stregu disposto di cui all’art. 164, comma 4, cod. pen., per essere stato, cioè, già concesso all’imputa per ben due volte (cfr. pag. 5 della sentenza appellata).
Premessa la manifesta infondatezza della censura che fa leva sull’omessa prognosi di pericolosità dell’imputato, dal momento che il diniego è stato giustificato dalla presenza de ritenuta causa ostativa di cui sopra, deve pure precisarsi, in questa sede, la non perfe coincidenza delle argomentazioni poste a base del motivo di gravame, rispetto allo sviluppo argomentativo del motivo di ricorso, non avendo la difesa evocato nella prima sede, l’intervenuta abrogazione del reato di cui alla prima condanna, ma solo opposto genericamente un’estinzione di esso per decorso del tempo. Tuttavia, da ciò non può inferirsi la non deducibilità del motivo sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: infatti, la preclusione di cui all’art. 591, com lett. c), cod. proc. pen. è circoscritta ai soli punti della decisione non impugnati e non rig invece, le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del petitum (Sez. 6, n. 32482 del 04/07/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286859 – 01, in materia di appello; Se 1, n. 2809 del 18/02/1998, COGNOME Rv. 210039 – 01; Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203096 – 01; Sez. 1, n. 28556 del 06/06/2001, COGNOME, Rv. 219601 – 01).
Tanto premesso, del tutto infondata è la doglianza che fa leva sulla circostanza che i beneficio sia stato, in un caso, riconosciuto con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444, cod di GLYPH rito: GLYPH sul GLYPH punto, GLYPH infatti, GLYPH è GLYPH già GLYPH stato GLYPH chiarito GLYPH che, GLYPH ai GLYPH fini GLYPH del GLYPH diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche
nell’ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l’est del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, COGNOME, Rv. 282377 – 01 Trattasi di principio del tutto coerente con quello, da tempo parimenti affermato, secondo il qu l’estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. p all’utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitt contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospens condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitut con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 200 Sormani, Rv. 218529 – 01; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 – 01). Ciò che, nella specie, la difesa non ha allegato, avendo indicato che, con le due sentenze con le quali e già stato concesso il beneficio, l’imputato era stato condannato anche alla pena detentiva, in u caso dell’arresto, nell’altro, della reclusione.
Viceversa, è fondata la doglianza che oppone l’intervenuta abrogazione del reato di cui all’art. 68 della legge n. 1089 del 1939, nulla avendo sul punto argomentato la Cort d’appello. Ed infatti, si è già affermato, in maniera qui condivisa, sia pure con spec riferimento alla revoca del beneficio di che trattasi, che non deve procedersi ad essa co riferimento ai benefici concessi con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla le come reato, in quanto l’aboliti° criminis fa cessare l’esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l’attitudine della medesima a costituire precedente ostativo a reiterazione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 22277 del 02/07/2020, COGNOME Rv. 279438 – 01, in fattispecie relativa a violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in cui l’ammontare delle ritenute e dell’IVA non versate era inferiore alle sogli punibilità rideterminate con d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158; Sez. 6, n. 16363 del 05/02/2008 COGNOME, Rv. 239555 – 01).
Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Firenze e, ai sensi dell’art. 624, cod. proc. pen., la dichiarazione di irrevoc della dichiarazione di penale responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione inerente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Firenz Visto l’art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Deciso il 29 gennaio 2025
La Consigliera est.
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