Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46925 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46925 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
&dite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME , e19€ ha concluso chiedendo b2- Ok . e- C. 22 -2 . –1 ,2-21 ‘ 3 <
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Gela in composizione monocratica, con sentenza in data 12/10/2021, dichiarava NOME COGNOME colpevole di una serie di reati ex art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n.159 (di cui ai capi a, limitatamente all’episodio del 5.1.2016, b, c ed e), per aver violato in più occasioni le prescrizioni di cui alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno applicata nei suoi confronti e, pertanto, esclusa la recidiva contestata e riconosciuta la continuazione, lo condannava alla pena di un anno e mesi sei di reclusione.
La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza summenzionata, ha assolto NOME dal reato di cui al capo e) e ha rideterminato la pena inflitta in un anno, un mese e giorni quindici di reclusione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione degli artt. 24 Cost. e 64 cod. proc. pen. in relazione al diritto al silenzio dell’imputato e vizio di motivazione.
Ci si duole che la Corte di appello abbia disatteso il rilievo difensivo, riguardante il reato sub a), in cui si evidenziava che NOME non si era presentato il giorno 5.1.16 alla Stazione dei Carabinieri di Butera, poiché l’obbligo di presentazione era imposto presso il Commissariato di Polizia e non presso i Carabinieri; e abbia rilevato che lo stesso, stante l’assenza di un Commissariato, si sarebbe dovuto informare del luogo in cui presentarsi. Osserva che la condotta avrebbe potuto rilevare sotto il profilo colposo, ma non certamente doloso. Lamenta il vizio del ragionamento dei Giudici di appello laddove valorizzano, ai fini della responsabilità, l’assenza di giustificazioni da parte dell’imputato, in contrasto con il diritto al silenzio costituzionalmente riconosciuto.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 13, 25, commi 2 e 3, e 27, comma 3 Cost., in relazione alla violazione del principio di offensività in concreto e vizio di motivazione.
Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha disatteso i rilievi difensivi sull’assenza di offensività delle condotte poste concretamente in essere dall’imputato con riguardo ai capi b) e c); e che, a fronte della sorpresa,
nel primo caso, dell’imputato fuori dell’abitazione, ma in un luogo immediatamente prossimo alla stessa, e, nel secondo caso, della rilevazione di un rientro con un ritardo di appena quattordici minuti, ha affermato che la violazione oggettiva della prescrizione prevale sull’esigenza preventiva di controllo sottesa alla misura di prevenzione, in violazione del principio di offensività in concreto.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e omessa motivazione con riguardo all’applicazione di detto articolo.
Ci si duole che la Corte territoriale abbia totalmente omesso di pronunciarsi sull’applicazione nel caso di specie della disciplina di cui al suddetto articolo, invocata con il secondo motivo di appello, pur dando atto del contenuto di detto motivo.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 133 cod. pen.
Ci si duole che la Corte di appello, nel discostarsi dal minimo edittale, abbia fatto esclusivo riferimento ai numerosi e gravi precedenti penali, ancorché risalenti (tanto da avere il primo Giudice escluso la recidiva), senza considerare il minimo disvalore dei fatti.
Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, conclude, con requisitoria scritta, per l’inammissibilità del ricorso, mentre l’AVV_NOTAIO per l’imputato si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Inammissibili sono i primi due motivi di impugnazione, in quanto generici e meramente reiterativi di analoghe doglianze disattese dalla Corte territoriale con motivazione scevra da vizi logici e giuridici.
La Corte ha, invero, ritenuto infondato il motivo relativo all’individuazione dell’autorità di pubblica sicurezza preposta al controllo, in quanto la stessa andava individuata nella locale Stazione dei Carabinieri (di Butera) in difetto di uffici di Commissariato, così come nel caso di
specie. E ha osservato che l’imputato non rendeva disponibili giustificazioni positivamente valutabili in ordine alla mancata presentazione, né si informava al fine di individuare l’ufficio di P.S. ove presentarsi.
Ha, inoltre, rilevato che non appare configurabile alcuna violazione del principio di offensività nell’affermazione di penale responsabilità in relazione ad allontanamenti a breve distanza dal domicilio (capo b) e ritardi limitati nel rientro presso l’abitazione (capo c), sanzionando l’art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n.159 la violazione di obblighi imposti ai fini di controllo su soggetto dichiarato socialmente pericoloso e dovendosi, a tal fine, considerarsi il vulnus oggettivo rispetto all’esigenza preventiva di controllo sottesa alla misura di prevenzione.
Giova a tale riguardo osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sorveglianza speciale, le cd. prescrizioni accessorie di cui all’art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto – hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 272612); e che per quanto attiene poi al profilo soggettivo del reato costituisce orientamento indiscusso quello secondo cui per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma del suddetto art. 75, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi.
Proprio in applicazione di detti principi, incontroversa la violazione delle prescrizioni così come accertata dal primo Giudice, la Corte di appello di Caltanissetta ha escluso la mancanza di offensività delle condotte, in quanto la punizione della violazione degli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale è ispirata a esigenze di difesa sociale e l’offensività non viene meno per il solo fatto che l’allontanamento dal luogo di dimora abituale sia avvenuto a breve distanza dall’abitazione o perché il rientro in casa oltre l’orario previsto sia avvenuto con un ritardo limitato.
1.2. COGNOME E’ infondato il terzo motivo di ricorso.
Come, invero, affermato in ultimo da Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 proprio con riguardo alla mancata argomentazione in ordine alla denegata applicazione della disciplina dell’art. 131-bis cod. pen., non è censurabile, in sede di legittimità, la
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sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Sul tema si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064).
Orbene là Corte territoriale, pur non esprimendosi esplicitamente sulla sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l’applicazione di detto articolo, oltre ad evidenziare che si procede per plurime violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione, anche di tipo diverso, a riprova di un comportamento criminoso abituale, fa leva sui «numerosi e gravi precedenti di COGNOME con pena espiata per delitti di estorsione tentata e consumata» non oggetto di contestazione, e sulla necessità, per tale ragione, di non partire da una pena pari al minimo edittale. Individua, quindi, elementi incompatibili con il riconoscimento della speciale causa di non punibilità.
1.3. COGNOME Inammissibile, per manifesta infondatezza, è, infine, l’ultimo motivo di impugnazione, essendo il diniego di una pena base nel minimo edittale sorretto da adeguata motivazione (appena riportata), come tale insindacabile in questa sede.
Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione
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ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.