Sorveglianza speciale: la violazione degli obblighi di residenza è reato
La sorveglianza speciale costituisce una misura di prevenzione fondamentale per il controllo di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Tuttavia, la giurisprudenza si è spesso interrogata sulla determinatezza delle prescrizioni imposte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza sulla distinzione tra obblighi generici e prescrizioni specifiche, confermando la condanna per chi si allontana dalla propria dimora senza il permesso del giudice.
Il caso della violazione della sorveglianza speciale
Un soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno era stato condannato per essersi allontanato dal proprio comune di residenza senza la necessaria autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello, sostenendo che la sua condotta non integrasse gli estremi del reato previsto dal Codice Antimafia. La difesa ha tentato di invocare i principi espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Paternò, che aveva escluso la rilevanza penale per la violazione di prescrizioni troppo vaghe, come quella di “vivere onestamente”.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze proposte miravano a ottenere una rivalutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di Cassazione. Inoltre, è stata respinta l’istanza di trattazione orale, poiché il procedimento seguiva le regole del rito camerale non partecipato. La Suprema Corte ha chiarito che non vi è alcuna incertezza normativa quando la prescrizione violata riguarda un dato oggettivo e preciso come il luogo di dimora.
Distinzione tra prescrizioni generiche e specifiche
Il punto centrale della controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 75 del d.lgs. 159/2011. Mentre alcune prescrizioni della sorveglianza speciale possono apparire indeterminate, l’obbligo di non allontanarsi dalla residenza senza autorizzazione è considerato un precetto chiaro. La Corte ha dunque ribadito che i principi della sentenza Paternò non possono essere estesi a casi in cui il comando giudiziale è puntuale e non lascia spazio a dubbi interpretativi per il destinatario.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato che la sentenza impugnata aveva correttamente accertato la sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi del reato. La critica mossa dalla difesa sulla mancata applicazione dei principi di determinatezza è stata definita “disallineata” rispetto al caso concreto. Infatti, il divieto di allontanamento non rientra tra le prescrizioni generiche colpite da illegittimità, ma rappresenta un pilastro della misura di prevenzione volto a garantire la reperibilità del sorvegliato.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il mancato rispetto delle prescrizioni specifiche della sorveglianza speciale comporta inevitabilmente la responsabilità penale. Il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di osservare rigorosamente ogni obbligo imposto dall’autorità giudiziaria, specialmente quelli relativi alla libertà di movimento e alla localizzazione del soggetto.
Cosa accade se un sorvegliato speciale si allontana dalla residenza senza permesso?
Il soggetto incorre nel reato previsto dall’articolo 75 del Codice Antimafia, poiché l’obbligo di soggiorno è una prescrizione specifica e vincolante la cui violazione è penalmente sanzionata.
La sentenza Paternò si applica a tutte le violazioni della sorveglianza speciale?
No, i principi della sentenza Paternò riguardano esclusivamente le prescrizioni generiche e indeterminate, come l’obbligo di vivere onestamente, e non si applicano a divieti precisi come quello di allontanamento.
È possibile richiedere la discussione orale in Cassazione per questi ricorsi?
No, trattandosi di rito camerale non partecipato ex lege, l’istanza di trattazione orale non può essere accolta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41514 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41514 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che in data 23 giugno 2023 il difensore ha richiesto la trattazione orale e che detta istanza non può essere accolta trattandosi di rito camerale non partecipato ex lege.
Ritenuto che l’unico motivo posto dal ricorrente NOME COGNOME a base dell’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito sulla sussistenza del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e solleva questioni giuridiche manifestamente infondate o generiche sulla configurabilità del reato di cui all’art. 73 d.l.gs. n. 159 del 2011, per il quale è, peraltro, intervenuta pronuncia di proscioglimento per prescrizione.
Del tutto disallineate rispetto al decisum sono le critiche sia sulla mancata applicazione dei principi enunciati dalla sentenza a Sezioni Unite Paternò del 27 aprile 2017 – che non si riferiscono al caso in cui il sorvegliato speciale violi specifiche prescrizioni, come quella che gli impone di non allontanarsi da luogo di residenza o dimora senza la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria sia sul concorso formale di norme tra gli artt. 73 e 75 d.lgs. n. 159 del 2011, avendo i giudici del merito ritenuto accertata la sussistenza degli estremi, soggettivi ed oggettivi, della fattispecie prevista dalla prima disposizione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.