Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42296 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42296 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VOGHERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDIERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Premesso che NOME COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato nei suoi confronti il giudizio di penale responsabilità (per avere egli violato gli obb inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza essendosi allontanato dalla dimora , senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza per recarsi a Canicattì il 24 settembre 20:18) in ordine al reato di cui all’art comma 1, d.lgs. 159/2011;
Considerato , infatti, che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11.217 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, COGNOME, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. prescrizioni accessorie di cui all’art. 8 d.lgs. n. del 2011 – che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto – hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai rea di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. Da tale principio di dirit sentenza impugnata non si è discostata, non essendo contestato che l’imputato si sia recato a Canicatti senza la preventiva comunicazione all’autorità di P.S.;
Considerato, altresì, che in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianz speciale, l’elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico c:he viene escluso solo nel caso dell’ignoranza inevitabile (Sez. 6 – , Sentenza n. 58227 del 23/10/2018, Rv. 274814 – 01);
Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente risultano generiche non confrontandosi in modo specifico con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale, sostenendo l’assenza dell’elemento soggettivo in quanto egli si era recato a Canicattì soltanto per fare spesa;
Considerato poi che le censure riguardanti il trattamento sanzionatorio sono anche esse manifestamente infondate poiché esse obliterano il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalit che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, del
eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e no sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena prossima al minimo edittale non è necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949);
Rilevato, infine, che la prescrizione non ED era maturata al momento della pronuncia impugnata, atteso che il termine di prescrizione dei reati contravvenzionali è di ann cinque,. tenuto conto della interruzione della stessa a norma degli artt. 160 e 161 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.