Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51384 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51384 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti in data 14 luglio 2021 con la quale NOME COGNOME COGNOME, a seguito di giudizio abbreviato, è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 75 d. Igs. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violava la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione tra le ore 20.00 e le ore 7.00, commesso il 19/11/2017.
Ricorre NOME COGNOME NOME, a mezzo del difensore, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato: i giudici di merito hanno erroneamente affermato la responsabilità del COGNOME NOME ritenendo provato l’episodio contestato, nonostante l’imputato avesse fornito adeguata giustificazione in ordine alla mancata risposta agli operanti la sera del 19/11/2017, dovuta all’assunzione da parte dell’imputato di psicofarmaci che gli avevano impedito di udire il citofono.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge con riferimento al riconoscimento della recidiva contestata: si duole il ricorrente che la Corte territoriale abbia confermato la recidiva esclusivamente sulla base dei precedenti penali del ricorrente.
COGNOME Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e meramente reiterativo di doglianze avanzate in appello e disattese dal giudice di secondo grado con motivazione congrua e priva di aporie logiche.
Dalla ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito emerge che il 19/11/2017 gli operanti, per verificare la presenza di COGNOME NOME nel domicilio e quindi l’ottemperanza alla prescrizione inerente alla misura della prevenzione, suonavano il campanello dell’abitazione (perfettamente funzionante) per circa 20
minuti (dalle ore 21:05 alle ore 21:25); successivamente bussavano alla porta dell’abitazione (tanto da suscitare l’intervento di alcuni condomini del palazzo che si affacciavano dalle scale per capire l’origine del rumore).
La Corte territoriale ha quindi ritenuto del tutto implausibile e indimostrato l’utilizzo da parte dell’imputato di psicofarmaci che gli avrebbero impedito di udire il campanello alle ore 21:00 della sera, osservando come la mancata risposta agli operanti la sera del 19/11/2017 fosse dimostrativa dell’assenza dell’imputato dall’abitazione, con conseguente integrazione del reato contestato.
Il ricorso proposto dalla difesa di COGNOME NOME si limita a confutare detto iter argomentativo non manifestamente illogico e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, ripercorrendo le stesse argomentazioni deAVV_NOTAIOe in appello, e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in modo effettivo.
COGNOME Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, in quanto manifestamente infondato, aspecifico e non consentito.
La Corte d’appello di Messina ha ritenuto sussistente la contestata recidiva, richiamando «i più che cospicui precedenti penali dell’appellante, segno inequivocabile di una pronunciata abitualità nel delitto»; ha poi confermato il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen. con le circostanze attenuanti generiche formulato dal primo Giudice; il ricorrente si limita a riproporre la censura sollevata in atto di appello e risolta con motivazione che, sia pure stringata, risulta congrua ed adeguata, immune da censure.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME