Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48670 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48670 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Tribunale di Benevento, con la quale NOME COGNOME era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 76, comma 2, in relazione all’art.3, comma 5, 75, comma 2, d.lgs. 159/22011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni due, aveva violato in più occasioni le prescrizioni della misura di prevenzione (fatti commessi il 19 aprile ed il 31 luglio 2015);
Rilevato che la Corte territoriale – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha respinto il gravame dell’imputato ritenendo provate le violazioni oggetto della imputazioni e confermando il trattamento sanzionatorio;
Considerato, in particolare, che la sentenza impugnata ha evidenziato la mancanza di elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche tenuto anche conto dei numerosi precedenti penali ed ha ritenuto congrua la sanzione inflitta rispetto alla gravità del fatto e della negativa personalità dell’imputato;
Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte distrettuale e, pur lamentando la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art.62-bis cod. pen. effettuando un generico richiamo alle proprie condizioni di salute;
Considerato, infine, che nel caso di specie la prescrizione non era maturata al momento della sentenza impugnata vista la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata e riconosciuta sussistente;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.