Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10543 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10543 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di Napoli il 15 novembre 2022, di condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata e infraquinquennale, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso l’1 maggio 2016.
Avverso la sentenza della Corte di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo eccepisce l’illogicità della motivazione, essendo residuata all’accertamento dibattimentale una situazione di incertezza in ordine al luogo ove gli operanti avevano eseguito il controllo, nel corso del quale l’imputato non era stato reperito presso il domicilio.
2.2 Con il secondo motivo lamenta l’illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto l’abitualità del comportamento, che esclude l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen., inferendola dai suoi trascorsi criminali, in assenza di una dichiarazione di abitualità a delinquere.
2.3 Con il terzo motivo critica la decisione della Corte di appello per aver riconosciuto la contestata recidiva, la cui esclusione avrebbe comportato la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
2.4. Con il quarto motivo censura la dosimetria della pena, non contenuta nei minimi edittali.
Il giudizio di cassazione si Ł svolto a trattazione scritta, non essendo pervenuta
richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis , primo periodo, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, essendo i relativi motivi manifestamente infondati e/o tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062 – 01).
Il primo motivo Ł meramente ripetitivo di analoga censura proposta in grado d’appello.
Con motivazione adeguata e coerente, immune da cadute logiche, la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato sulla scorta degli esiti del controllo eseguito presso il suo domicilio la sera dell’1 maggio 2016, sul quale gli operanti hanno riferito in sede dibattimentale.
Nell’occasione NOME COGNOME, sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, non era trovato all’interno dall’abitazione, benchØ gli fosse stato prescritto di non allontanarsi tra le ore 21:00 e le ore 6:00.
Giunti alle ore 21:20, gli operanti suonavano al campanello all’esterno dello stabile; non avendo risposto alcuno, suonavano ad altro condomino affinchØ aprisse il portone esterno e, saliti al piano, bussavano piø volte con le nocche delle mani alla porta d’ingresso dell’appartamento del COGNOME, sprovvisto di campanello. Non ricevendo alcuna risposta, dopo circa dieci minuti andavano via.
Alle contestazioni difensive in ordine all’insussistenza della prova che gli operanti avessero bussato proprio alla porta dell’appartamento dell’imputato, non avendo costoro ricordato i luoghi, non riconosciuti nelle fotografie mostrate dal difensore, la Corte distrettuale ha replicato che alcun dubbio poteva nutrirsi sulla concreta attività di controllo eseguita presso il domicilio del prevenuto, essendo l’assenza di un ricordo preciso sullo stato dei luoghi giustificabile in ragione del tempo trascorso e dell’elevato numero di controlli annualmente espletati.
Trattasi di valutazioni di merito, insindacabili in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 -bis cod. pen., non Ł consentito, in quanto aspecifico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Napoli.
Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento Ł abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01).
Nella sentenza impugnata si Ł evidenziato come osti al riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità l’abitualità del comportamento, avendo COGNOME riportato due condanne irrevocabili per evasione, reato della stessa indole del delitto ex art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011.
Con tali argomentazioni il ricorrente omette di confrontarsi, opponendo l’assenza di una dichiarazione di abitualità a delinquere e insistendo nel dedurre che l’imputato avrebbe in realtà fatto rientro presso il domicilio con un modesto ritardo, circostanza che non emerge
dalla doppia conforme.
4. Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione al terzo motivo di ricorso.
Dato atto che il reato accertato si innestava sui precedenti penali, anche specifici, dell’imputato, la Corte di appello ha considerato la condotta criminosa indicativa di maggiore propensione a delinquere e di una personalità trasgressiva, incline a violare le prescrizioni impostegli dall’autorità giudiziaria.
Anche su tale profilo alcuna specifica critica il ricorrente muove al provvedimento impugnato, insistendo sul modesto disvalore del fatto.
Il quarto motivo, sulla dosimetria della pena, risulta del tutto disancorato dalla fattispecie concreta oggetto dell’accertamento processuale, in quanto riferito a sentenza emessa per vicenda in materia di armi.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME