Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6688 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6688 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a RAGIONE_SOCIALE il 14 luglio 2016.
Ritenuto che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze argomentative della decisione impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, anche sotto il profilo del decorso dei termini di prescrizione, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, COGNOME, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che le verifiche investigative eseguite dai Carabinieri della RAGIONE_SOCIALE risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di NOME COGNOME, che il 14 luglio 2016, intorno alle ore 19.15, veniva trovato in possesso di un telefono cellulare, marca Samsung Galaxy A5, in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 13 gennaio 2016, con cui gli veniva applicata la misura della sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
Ritenuto che NOME COGNOME, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, a fronte delle contestazioni elevategli, non aveva fornito alcuna giustificazione utile a spiegare l’utilizzo dell’utenza cellulare di cui veniva trovato in possesso dai militari che lo sottoponevano a controllo la mattina del 14 luglio 2016, nel corso di un’operazione di polizia che coinvolgeva altri soggetti.
Ritenuto, infine, che il decorso dei termini di prescrizione, dedotto dalla difesa dal ricorrente con il secondo motivo dell’atto di impugnazione in esame, essendo maturato in epoca successiva alla pronuncia controversa, deliberata dalla Corte di appello di Bari il 14 novembre 2024, non rileva ai presenti fini processuali.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.